Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25350/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro preventivo disposto su un manufatto in lamiera verniciata, realizzato all'interno del Parco di Villa Gordiani, area qualificata come bene paesaggistico e zona di eccezionale rilevanza archeologica. L'indagato era iscritto per il reato di esecuzione di opere in assenza di autorizzazione su area paesaggisticamente vincolata, in relazione alla disciplina urbanistico-edilizia. Secondo l'impostazione accusatoria richiamata dai giudici, il manufatto sarebbe stato costruito senza titoli abilitativi e non sarebbe qualificabile come struttura precaria. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del riesame con cinque motivi: ha contestato la motivazione sul fumus, sostenendo che si trattasse della ricostruzione di una struttura preesistente e autorizzata, munita anche di parere favorevole della Soprintendenza; ha censurato la valutazione delle fotografie difensive, ritenute insufficienti senza adeguata spiegazione; ha lamentato carenza di motivazione sulla metratura dell'opera e sulla rilevanza della discrepanza riscontrata; ha dedotto difetto di motivazione sul periculum, negando il rischio di aggravamento o protrazione dell'illecito; ha infine contestato la valutazione dei titoli già ottenuti e sostenuto l'assenza di dolo o colpa, richiamando anche una nota regionale sulle attrazioni classificate come spettacoli viaggianti e la loro asserita sottrazione alla disciplina edilizia e sismica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio di legittimità contro ordinanze in materia di sequestro preventivo, siano deducibili solo violazioni di legge e vizi motivazionali estremi, non già censure che investono la mera illogicità o insufficienza della motivazione. Nel caso concreto l'ordinanza del riesame è stata considerata sorretta da motivazione adeguata e non apparente: i giudici hanno valorizzato gli accertamenti della polizia, la consistenza del manufatto, i blocchi di cemento su cui poggiava, la sua collocazione in area archeologica monumentale e l'assenza di titoli abilitativi. È stata inoltre esclusa l'applicabilità derogatoria della disciplina sugli spettacoli viaggianti alla normativa edilizia, in quanto tale disciplina riguarda strutture intrinsecamente precarie o temporanee, mentre l'opera sequestrata è stata ritenuta stabile e non rimovibile al venir meno della funzione. Anche il periculum è stato giudicato correttamente motivato, in ragione della necessità di impedire ulteriori conseguenze dell'illecito in un'area di eccezionale interesse. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004

    norma incriminatrice richiamata per la condotta di intervento su bene paesaggistico in assenza delle prescritte autorizzazioni

  • art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001

    disposizione richiamata quale base della contravvenzione urbanistico-edilizia contestata

  • art. 44 lett. a) d.P.R. n. 380 del 2001

    richiamato in via astratta per affermare che, anche quando opera la disciplina degli spettacoli viaggianti, resta ferma la necessità di conformità urbanistica dell'installazione

  • art. 325 cod. proc. pen.

    il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva di errores in iudicando/in procedendo e di vizi motivazionali radicali

  • art. 6 d.P.R. n. 380 del 2001

    richiamato per definire la nozione di precarietà dell'opera, legata a esigenze contingenti e temporanee e alla sua immediata rimovibilità

  • art. 5 l. n. 337 del 1968

    richiamato per descrivere il sistema di licenze e controlli sugli spettacoli viaggianti

  • art. 2 l. n. 337 del 1968

    norma che definisce gli spettacoli viaggianti come attività e attrazioni allestite con attrezzature mobili o anche installate stabilmente, ma nel contesto di disciplina speciale richiamata come riferita ad attività precarie o temporanee

  • art. 7 l. n. 337 del 1968

    richiamato insieme all'art. 6 per le autorizzazioni relative alle attività dello spettacolo viaggiante e ai parchi di divertimento

  • art. 9 l. n. 337 del 1968

    richiamato per l'elenco comunale delle aree disponibili per le installazioni di circhi, spettacoli viaggianti e parchi di divertimento

  • art. 2 lett. a) decreto 18 maggio 2007

    definizione regolamentare delle attività di spettacolo viaggiante, ricondotte a strutture mobili o installate stabilmente ma comunque nell'ambito di attività spettacolari e attrazioni

  • R.D. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.)

    richiamato per l'obbligo di licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per pubblici trattenimenti, eventualmente sostituibile da SCIA nei casi previsti

  • art. 19 l. n. 241 del 1990

    citato per la sostituzione della licenza con SCIA in determinati eventi di modesta partecipazione e limitata durata

  • d.l. n. 91 del 2013

    richiamato come fonte delle modifiche normative che hanno introdotto la sostituzione della licenza con SCIA in alcuni casi

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per giustificare la condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non imputabile a causa non colpevole

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio sono deducibili soltanto violazioni di legge; i vizi di motivazione rilevano solo se l'apparato argomentativo è del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
  • La disciplina degli spettacoli viaggianti non introduce una deroga generale alla normativa edilizia e paesaggistica: la mancata necessità del permesso di costruire può ravvisarsi solo quando l'opera, per le sue caratteristiche concrete, sia realmente precaria, temporanea e destinata alla immediata rimozione.
  • La precarietà di un manufatto non può essere desunta dal solo carattere stagionale o dalla destinazione funzionale; occorre che l'opera sia obiettivamente destinata a soddisfare esigenze contingenti e temporanee.
  • Anche in presenza di attività riconducibili agli spettacoli viaggianti, resta necessario verificare la conformità dell'installazione alle destinazioni urbanistiche dell'area, perché la disciplina speciale non neutralizza le regole generali di governo del territorio.
  • In materia di sequestro preventivo, il periculum può essere adeguatamente motivato valorizzando la necessità di impedire la protrazione o l'aggravamento delle conseguenze del reato, soprattutto quando l'opera sia di recente ultimazione e inserita in un contesto di particolare pregio o vincolo.
  • Per le contravvenzioni urbanistico-edilizie, la rilevanza penale può essere integrata anche a titolo di colpa; la deduzione dell'assenza di dolo non è di regola decisiva ove la fattispecie non richieda il dolo specifico.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniAbuso edilizio
RamiProcesso penaleReati ediliziReati ambientali
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.