Sentenza n. 2387/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Presidente della Repubblica che ha annullato in autotutela il precedente decreto di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento in autotutela del decreto del 15 gennaio 2016, con cui gli era stata concessa la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992. L’amministrazione aveva ritenuto che il decreto fosse stato formato nell’ambito di una vicenda penalmente illecita riguardante una funzionaria del Ministero dell’Interno, condannata con sentenza definitiva per accessi abusivi ai sistemi informatici, manipolazione dei dati e definizione favorevole di numerose pratiche di cittadinanza in assenza della necessaria istruttoria. L’appellante ha dedotto la propria estraneità ai reati e l’assenza di qualsiasi coinvolgimento personale, sostenendo inoltre di possedere i requisiti di legge e di avere depositato tutta la documentazione richiesta. Ha contestato la carenza di istruttoria, perché il giudice di primo grado avrebbe fatto riferimento soltanto a un prospetto riepilogativo dell’amministrazione senza verificare analiticamente la singola pratica né acquisire la documentazione comprovante le irregolarità. Ha denunciato anche l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione e ha lamentato che le richieste di accesso e di verifica concreta delle anomalie fossero rimaste senza risposta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto irrilevante l’estraneità dell’interessato al procedimento penale e la sua eventuale inconsapevolezza dell’illecito, poiché l’illegittimità del decreto rileva oggettivamente quando risulti che il provvedimento è nominativamente compreso tra quelli formati illecitamente dalla funzionaria condannata. La pratica dell’appellante risultava inclusa nella documentazione del procedimento penale e, quindi, nel complesso delle pratiche viziate. L’autotutela è stata ritenuta legittima in ragione del deficit istruttorio originario, senza necessità di dimostrare né la partecipazione del richiedente all’illecito né l’effettiva insussistenza dei requisiti sostanziali per la cittadinanza: le pratiche erano state comunque definite in assenza dell’istruttoria necessaria. Il giudice ha inoltre escluso che il deficit istruttorio potesse essere sanato in sede giurisdizionale mediante un accertamento diretto dei requisiti, trattandosi di valutazioni spettanti all’amministrazione. L’annullamento in autotutela fa regredire il procedimento allo stato istruttorio anteriore al decreto di concessione, consentendo all’interessato di sollecitare la conclusione del procedimento amministrativo. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992
La concessione della cittadinanza italiana era stata adottata ai sensi di tale disposizione; il giudice ha ritenuto che la relativa istruttoria dovesse essere effettivamente svolta dall’amministrazione.
art. 615-ter c.p.
Richiamato in relazione alla condanna penale della funzionaria per accesso abusivo a un sistema informatico.
art. 615-quater c.p.
Richiamato in relazione alla condanna penale della funzionaria per le condotte illecite accertate.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un provvedimento favorevole di concessione della cittadinanza risulta nominativamente compreso tra quelli formati illecitamente da un funzionario condannato, l’illegittimità del provvedimento rileva oggettivamente e non è esclusa dall’estraneità o dall’inconsapevolezza del beneficiario rispetto all’illecito.
- L’annullamento in autotutela di un provvedimento di concessione della cittadinanza è legittimo quando la pratica sia stata definita in assenza della necessaria istruttoria, anche senza la prova del coinvolgimento del richiedente nell’illecito e senza che sia previamente accertata l’effettiva insussistenza dei requisiti sostanziali per la cittadinanza.
- Il deficit istruttorio del procedimento amministrativo non può essere sanato dal giudice mediante un accertamento diretto dei requisiti sostanziali per il riconoscimento della cittadinanza, quando tali valutazioni rientrano nelle competenze dell’amministrazione.
- L’annullamento in autotutela del decreto di concessione della cittadinanza fa regredire il procedimento allo stato istruttorio anteriore all’adozione del decreto, consentendo all’interessato di sollecitare la conclusione di una nuova istruttoria amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 635/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 636/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 637/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 638/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 639/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 640/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →