Ordinanza n. 109/2026 - Cagliari, Sezione 1
per accertare la nullità insanabile, ovvero l’inesistenza giuridica, della concessione edilizia n. -OMISSIS- emanata con difetto assoluto di attribuzione in capo al Comune di Calasetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di ricusazione del Presidente del collegio nel giudizio diretto all'accertamento della nullità o inesistenza giuridica di una concessione edilizia in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha proposto istanza di ricusazione nei confronti del Presidente del collegio chiamato a decidere il ricorso avente ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza giuridica o della nullità radicale di una concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Calasetta. Ha richiamato precedenti contenziosi, non specificamente individuati, nei quali il magistrato avrebbe rigettato analoghe prospettazioni di nullità o inesistenza di titoli edilizi, consentendo secondo la ricorrente la conservazione di atti asseritamente nulli e omettendo di attivare le conseguenze demolitorie. La ricorrente ha inoltre dedotto una compromissione dell'apparenza di imparzialità, un coinvolgimento nella conservazione di atti amministrativi nulli, l'anticipazione dell'esito sfavorevole dei giudizi e una presunta ostilità processuale nei confronti della società. Ha prospettato, in termini astratti, persino possibili profili di concorso in reati edilizi o di falso giuridico. Il Collegio ha esaminato l'istanza alla luce delle ipotesi di astensione obbligatoria richiamabili mediante l'art. 51 c.p.c. e dell'art. 18 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di ricusazione, ritenendola manifestamente infondata. Le generiche allegazioni di compromissione dell'imparzialità non sono riconducibili alle ipotesi tassative di ricusazione previste dall'art. 51 c.p.c. Il rigetto, in precedenti giudizi, della stessa prospettazione giuridica non dimostra di per sé un pregiudizio del magistrato rispetto a controversie successive, autonome e aventi ad oggetto atti diversi. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l'obbligo di astensione per avere conosciuto della causa in altro grado riguarda la medesima causa e non una controversia diversa, seppur analoga o geneticamente collegata; inoltre, non sussiste obbligo di astensione tra fase cautelare e fase di merito, né, a maggior ragione, tra fasi cautelari relative ad atti differenti. L'adozione di precedenti provvedimenti processuali, anche monocratici, nell'ambito della competenza attribuita dalla legge non integra anticipazione del giudizio. Il TAR ha quindi disposto la prosecuzione della trattazione dell'istanza cautelare con la composizione originaria del collegio, comprensiva del Presidente. La parte istante è stata condannata alla rifusione delle spese in favore del Comune, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti, nonché al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 400,00 prevista dall'art. 18, comma 7, c.p.a.
Norme richiamate
art. 18, comma 5, c.p.a.
In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza è adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito
La decisione sull'istanza di ricusazione deve essere adottata dal collegio entro trenta giorni, previa audizione del magistrato ricusato; il magistrato deve poter essere sentito, ma non è obbligato a intervenire.
art. 18, comma 7, c.p.a.
Consente, in caso di rigetto o inammissibilità dell'istanza di ricusazione, la condanna della parte istante al pagamento di una sanzione pecuniaria, applicata nella misura di euro 400,00.
art. 51 c.p.c.
Le ipotesi di astensione obbligatoria, cui rinvia la disciplina della ricusazione, hanno carattere tassativo; la conoscenza di una controversia analoga non equivale alla conoscenza della medesima causa in altro grado.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'obbligo di astensione per avere conosciuto della causa in altro grado opera quando il giudice si pronunci nuovamente sulla medesima res iudicanda, non quando decida una controversia distinta e autonoma, anche se connessa o analoga.
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità dell'atto amministrativo è configurabile soltanto nelle fattispecie tassative previste dalla legge; le violazioni di vincoli urbanistici e paesaggistici richiamate nella controversia possono integrare annullabilità, non radicale nullità, in assenza dei presupposti dell'art. 21-septies.
art. 21-octies l. 241/1990
L'annullabilità costituisce, insieme alla nullità, una delle figure patologiche tipiche del provvedimento amministrativo; la categoria dell'atto amministrativo meramente 'illecito' non costituisce autonoma figura generale di invalidità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità delle parti quando ciò sia necessario a tutelarne i diritti o la dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'istanza di ricusazione è ammissibile solo quando i fatti allegati siano concretamente riconducibili a una delle ipotesi tassative di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.; generiche accuse di parzialità, ostilità processuale o compromissione dell'apparenza di imparzialità non sono sufficienti.
- Il fatto che un magistrato abbia deciso precedenti controversie della stessa parte su questioni giuridiche analoghe non determina, di per sé, l'obbligo di astensione né legittima la ricusazione in un successivo giudizio avente oggetto distinto e autonomo.
- L'ipotesi di astensione relativa alla conoscenza della causa in altro grado riguarda la medesima res iudicanda e non una causa diversa, anche se geneticamente collegata o caratterizzata da questioni giuridiche analoghe.
- Non sussiste obbligo di astensione tra la fase cautelare e quella di merito, né tra due fasi cautelari riguardanti atti diversi della medesima vicenda; l'adozione di provvedimenti processuali nell'esercizio della competenza legale non equivale ad anticipazione del giudizio.
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