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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10154/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore e procuratore speciale di due imputati ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. contro una precedente sentenza della Quinta Sezione penale della Cassazione che aveva dichiarato inammissibili i loro ricorsi. Nel merito del nuovo ricorso si denunciava, in sostanza, un errore di fatto/di percezione nella decisione di legittimità, sostenendo che l'abitazione oggetto della vicenda non avrebbe potuto essere legittimamente assoggettata a provvedimenti giudiziari. La Corte rileva però che le deduzioni della difesa investono esclusivamente profili di merito e mirano a una rivalutazione degli atti e della decisione, estranea al perimetro del ricorso straordinario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi straordinari. Ha affermato che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è circoscritto alla correzione di errori di fatto consistenti in una svista o equivocazione percettiva sugli atti interni al giudizio di legittimità, e non consente di rimettere in discussione valutazioni di merito o di diritto. Poiché i motivi dedotti erano soltanto di merito, il ricorso è stato ritenuto inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    il rimedio è ammesso solo per errori di fatto derivanti da svista o equivoco percettivo sugli atti interni al giudizio di legittimità; non copre errori di valutazione o di giudizio.

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato solo per descrivere la precedente declaratoria di particolare tenuità del fatto relativa a uno degli episodi di violenza privata.

  • art. 388 c.p.

    richiamato come una delle contestazioni originarie (inosservanza di un provvedimento del giudice).

  • art. 131-bis c.p.

    nel fatto processuale originario è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è esperibile solo quando la decisione di legittimità sia viziata da una svista percettiva o da un equivoco sugli atti interni del giudizio di cassazione, non quando il ricorrente contesti la valutazione compiuta dalla Corte.
  • Sono estranee al rimedio straordinario tutte le censure che richiedano una nuova lettura degli atti, una diversa ricostruzione del significato probatorio o una rivalutazione del percorso argomentativo seguito dalla Corte di cassazione.
  • Quando il ricorso straordinario deduce esclusivamente profili di merito, senza indicare un errore percettivo immediatamente riconoscibile, esso deve essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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