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Ordinanza

Ordinanza n. 3344/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II, n. 3045/2026, di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare nel giudizio promosso nei confronti di Roma Capitale e del Ministero della Cultura. Dal testo non emergono né l'atto amministrativo sostanziale contestato né i motivi specifici di illegittimità dedotti nell'appello. L'appellante ha rappresentato esigenze cautelari ritenute meritevoli di tutela mediante una sollecita fissazione dell'udienza di discussione davanti al giudice di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha accolto né respinto nel merito l'appello cautelare e non ha disposto una misura cautelare sostanziale. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al TAR, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ordinando alla segreteria di trasmettere l'ordinanza al TAR per tale adempimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina dell'appello cautelare; il Consiglio di Stato ha definito la fase cautelare mediante una misura organizzativa e non con una decisione sul merito della domanda cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    possono essere adeguatamente tutelate con una sollecita fissazione dell’udienza di discussione dinanzi al primo giudice

    Consente al giudice d'appello cautelare di tutelare le esigenze cautelari attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al giudice di primo grado, senza concedere una distinta misura cautelare sostanziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello cautelare, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio di merito, il Consiglio di Stato può disporre la sollecita fissazione dell'udienza davanti al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi nel merito sulla fondatezza dell'impugnazione cautelare.
  • La decisione che ordina la sollecita fissazione dell'udienza di merito costituisce una definizione interlocutoria della fase cautelare e non equivale né alla concessione né al diniego definitivo della tutela cautelare sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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