Sentenza n. 15677/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del verbale di comunicazione del 25 febbraio 2026, con il quale si intimano i ricorrenti a lasciare il domicilio protetto e si comunica la correlata interruzione delle misure assistenziali, della nota S.C.P. nr. -OMISSIS-, non conosciuta e di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Servizio Centrale di Protezione che segnalava un'inadempienza erariale e annunciava il possibile pignoramento del contributo forfetario di 10.000 euro, e verbale che comunicava il rilascio del domicilio protetto e la cessazione delle misure assistenziali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la nota del Servizio Centrale di Protezione del 19 febbraio 2026 e il verbale di comunicazione del 25 febbraio 2026, che intimava il rilascio del domicilio protetto e prospettava l'interruzione delle misure assistenziali, con decorrenza indicata dal 15 gennaio 2026. Hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 3 e 7 ss. l. 241/1990, difetto assoluto di motivazione e lesione delle garanzie partecipative e del diritto di difesa, poiché il verbale si limitava a richiamare una nota fondata su presupposti fattuali e giuridici indeterminati; (2) violazione dell'art. 13-quater d.l. 8/1991, perché la presunta inadempienza non corrispondeva a una delle condotte tassativamente previste per la revoca o modifica delle misure; (3) violazione dell'art. 10, commi 14 e 15, d.m. 161/2004, assumendo che la capitalizzazione non fosse subordinata all'assenza di debiti fiscali. Il Ministero ha sostenuto che la nota segnalava debiti erariali rilevati tramite il portale Acquisti in Rete e preannunciava le conseguenze di legge, senza disporre la revoca della capitalizzazione o adottare un atto di compensazione o pignoramento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito le censure di violazione della l. 241/1990, dell'art. 13-quater d.l. 8/1991 e del d.m. 161/2004. Quanto alla nota relativa ai debiti erariali e al possibile pignoramento, ha ritenuto che essa si limitasse a informare i beneficiari delle conseguenze collegate all'esistenza del debito, senza revocare o modificare le misure di protezione né disporre in concreto compensazione o pignoramento; la controversia sull'applicazione delle regole di riscossione a crediti e debiti erariali attiene a diritti soggettivi e non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa. Un eventuale interesse a impugnare l'atto di riscossione sarebbe sorto solo con l'adozione concreta di un provvedimento di compensazione o pignoramento. Anche l'intimazione al rilascio dell'immobile incide su posizioni di diritto soggettivo, dovendosi stabilire se l'Amministrazione abbia diritto alla restituzione o i ricorrenti titolo a continuare a occuparlo, questione devoluta al giudice ordinario. Il TAR ha inoltre osservato, in via ulteriore, che la permanenza dei ricorrenti nel domicilio e delle misure assistenziali avrebbe fatto venir meno l'interesse ad agire. Ha disposto la translatio iudicii: gli effetti della domanda sono conservati se il giudizio viene riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, c.p.a.
L’accertato difetto di giurisdizione comporta, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., l’applicazione dell’istituto della translatio iudicii, in forza del quale sono conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, se il presente giudizio è riproposto dinanzi al Giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
In caso di declinatoria di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, conservando gli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda.
art. 133 c.p.a.
detta materia, oltre a non rientrare nell’ambito di applicazione del citato art. 119 cod. proc. amm., non rientra nemmeno nell’ambito di giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando posizioni di diritto soggettivo, e non è nemmeno riconducibile alle materie di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133 cod. proc. amm.
La controversia sull'applicazione delle regole relative a debiti erariali e pignoramento di crediti non appartiene alla giurisdizione amministrativa se riguarda diritti soggettivi e non rientra in una materia di giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 133 c.p.a.
Massime di principio
- La controversia sull'applicazione delle regole di riscossione, compensazione o pignoramento di crediti e debiti erariali appartiene al giudice ordinario quando investe posizioni di diritto soggettivo e non ricade in una materia di giurisdizione esclusiva amministrativa.
- La mera comunicazione dell'esistenza di un debito erariale e delle possibili conseguenze di legge, senza adozione di un atto concreto di compensazione o pignoramento, non costituisce di per sé un provvedimento dispositivo della sorte del credito; l'interesse a impugnare sorge con l'adozione dell'atto che incide concretamente sul credito.
- La controversia sul diritto dell'Amministrazione alla restituzione di un immobile e sul corrispondente titolo del privato a continuare a occuparlo riguarda posizioni di diritto soggettivo ed è devoluta al giudice ordinario, in assenza di una specifica giurisdizione esclusiva amministrativa.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione, gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono conservati se il giudizio viene riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
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