Sentenza del 22/02/2017 n. 4595 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Decisioni emesse in procedimenti e per annualità d'imposta distinti - Impugnazione con unico atto - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso cumulativo contro la sentenza n. 81/01/12 del 7 giugno 2012, relativa all'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria disposta da Equitalia, e contro la sentenza n. 65/01/12 del 19 aprile 2012, relativa al diniego dell'Agenzia delle Entrate di definizione dei carichi di ruolo. Ha formulato più motivi contro entrambe le decisioni. La Corte ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità del ricorso unico, rilevando che le sentenze riguardavano parti diverse e questioni giuridiche comuni solo in parte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo: l'impugnazione congiunta di più sentenze è ammessa soltanto se le decisioni sono tra le stesse parti, riguardano il medesimo rapporto d'imposta e dipendono interamente dalla soluzione della stessa questione di diritto, suscettibile di produrre un giudicato rilevabile in tutte le cause. Tali condizioni non ricorrevano nel caso concreto. Non sono quindi stati esaminati nel merito i singoli motivi. F.G. è stato condannato a rifondere le spese: 7.000 euro all'Agenzia delle Entrate, oltre alle spese prenotate a debito; 7.000 euro a Equitalia Nomos, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge. Decisione della Corte di cassazione del 2 febbraio 2017, depositata il 22 febbraio 2017.
Massime di principio
- Un unico ricorso contro più sentenze tributarie può essere ammesso anche se le decisioni riguardano annualità diverse, ma solo quando sono emesse tra le stesse parti, attengono al medesimo rapporto d'imposta e dipendono interamente da un'identica questione giuridica comune, idonea a determinare un giudicato rilevabile in tutte le cause.
- La mera presenza di alcune questioni comuni non basta: se le parti sono diverse o le questioni coincidono solo parzialmente, il ricorso cumulativo è inammissibile e i motivi di merito non vengono esaminati.
- Prima di impugnare più decisioni con un solo atto, occorre verificare anche gli eventuali obblighi tributari connessi al numero dei provvedimenti impugnati.
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