Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28099/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un proprietario conveniva in giudizio il vicino deducendo che quest'ultimo aveva realizzato un fabbricato, un garage, una scala e un terrapieno a distanza illegale dal confine, impedendo anche la realizzazione di una strada che, secondo gli accordi di acquisto da un'unica originaria proprietaria, avrebbe dovuto essere riservata per tre metri a confine. Il giudice di primo grado aveva respinto l'eccezione di usucapione della servitù a mantenere le opere a distanza illegale e aveva condannato la società convenuta alla demolizione/arretramento di alcune opere e al risarcimento dei danni, anche per equivalente. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'usucapione, ritenendo non certa la data di ultimazione delle opere, e aveva confermato sia il risarcimento per la mancata realizzazione della strada sia quello per equivalente in luogo dell'arretramento del fabbricato principale. La società soccombente ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 873, 949, 1158 e 1067 c.c. e vizio di motivazione, sostenendo che le opere risalissero a epoca tale da consentire l'usucapione della servitù e contestando la lettura delle risultanze istruttorie; 2) violazione degli artt. 872 e 873 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che gli edifici non fossero frontistanti e che il danno fosse stato riconosciuto senza adeguata prova; 3) violazione dell'art. 1453 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la strada sarebbe stata comunque realizzabile e che la quantificazione del danno fosse erronea e non motivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla usucapione della servitù, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e coerente sull'incertezza della data di ultimazione delle opere e che la ricorrente mirava in sostanza a una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità. Ha dichiarato infondata la doglianza sulla violazione delle norme sulle distanze e inammissibile il vizio di omesso esame, rilevando che, anche a voler escludere la frontistanza tra i fabbricati, restava comunque la violazione della distanza legale dal confine e che il motivo era comunque precluso dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, perché la stessa ricorrente ammetteva l'impossibilità definitiva di realizzare la strada secondo gli accordi originari e perché la censura sulla quantificazione del danno era generica e priva di specificità. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    richiamato come norma sulle distanze legali tra costruzioni e rispetto del confine; la sua violazione è stata esclusa per difetto di fondatezza delle censure di merito.

  • art. 949 c.c.

    citato dalla ricorrente in relazione alla tutela del proprietario contro le turbative; la Corte non ha ravvisato errori nella decisione di merito sul punto.

  • art. 1158 c.c.

    richiamato per sostenere l'usucapione della servitù; la Corte ha confermato il rigetto per mancata prova dell'epoca di decorrenza del possesso utile.

  • art. 1067 c.c.

    citato dalla ricorrente in tema di servitù e limiti al contenuto del diritto; non ha inciso sull'esito, poiché è mancata la prova dei presupposti dell'usucapione.

  • art. 872 c.c.

    richiamato in relazione alle conseguenze della violazione delle norme edilizie e delle distanze; la Corte ha ritenuto infondata la censura.

  • art. 1453 c.c.

    invocato rispetto alla risoluzione per inadempimento dell'accordo sulla strada; la Corte ha confermato la valutazione di inadempimento definitivo.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha distinto tra violazione di legge, nullità motivazionale e omesso esame di fatto decisivo, dichiarando infondate o inammissibili le censure nei limiti propri del giudizio di legittimità.

  • art. 360 bis, comma 1, c.p.c.

    invocato dal controricorrente per l'inammissibilità; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per tale declaratoria.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato in relazione ai requisiti di specificità e completezza del ricorso; la Corte ha rilevato, almeno per un motivo, la carenza di specificità.

  • art. 348-ter c.p.c.

    applicato per escludere la proponibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 8053/2014

    richiamata come arresto delle Sezioni Unite sui limiti del sindacato di legittimità in materia di motivazione, nel quadro del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • La prova del possesso utile ad usucapire una servitù di mantenimento di opere a distanza illegale deve riguardare con precisione l'epoca di ultimazione delle opere, poiché da tale momento decorre il termine ventennale; in mancanza di certezza su tale data, l'usucapione non può essere riconosciuta.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove: quando la sentenza di merito contiene una motivazione logica, congrua e non contraddittoria, il controllo di legittimità non può risolversi in un terzo grado di merito.
  • La doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando opera la preclusione derivante dalla doppia conforme di merito ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., salvo i limiti previsti dalla legge.
  • La violazione delle distanze legali dal confine può giustificare la tutela ripristinatoria e risarcitoria anche quando non sia dimostrata la frontistanza tra fabbricati, se permane l'illegittima vicinanza dell'opera al confine della proprietà altrui.
  • In tema di risoluzione per inadempimento, la disponibilità del debitore a un adempimento diverso da quello pattuito non esclude l'inadempimento definitivo quando la prestazione originaria non sia più realizzabile secondo gli accordi.
  • La censura sulla quantificazione del danno deve essere specifica: il ricorrente deve indicare puntualmente quali rilievi siano stati trascurati, dove siano stati dedotti e in che modo incidano sulla decisione; altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieProprietàContratto preliminareImpugnazioni
RamiDiritti realiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.