Cassazione Penale, Sentenza n. 29753/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Pisa aveva condannato l'imputata alla sola pena di euro 1.000 di ammenda per il porto, fuori dall'abitazione, di un coltello a serramanico, ritenuto integrativo della contravvenzione di cui all'art. 4, comma 3, l. n. 110/1975. La difesa aveva proposto impugnazione come appello, articolando due motivi: il primo contestava il mancato riconoscimento del giustificato motivo in relazione al porto dell'arma; il secondo lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di appello di Firenze aveva dichiarato l'appello inammissibile perché contro una sentenza di condanna alla sola ammenda l'appello non è ammesso, ordinando la trasmissione degli atti alla Cassazione. In sede di legittimità, il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione, mentre la difesa insisteva per l'accoglimento del ricorso. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato che l'impugnazione era inammissibile ab origine perché proposta mediante atto sottoscritto da difensore non ancora iscritto all'albo speciale della Cassazione al momento del deposito; tale causa di inammissibilità non è stata sanata dal successivo conseguimento dell'abilitazione né da eventuali motivi nuovi presentati da un cassazionista.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha qualificato l'originaria impugnazione, proposta come appello avverso una condanna alla sola ammenda, come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., perché l'appello era inammissibile ex art. 593, comma 3, c.p.p. Tuttavia ha ritenuto il ricorso nullo/inammissibile originariamente perché sottoscritto da difensore privo, alla data di proposizione, dell'iscrizione all'albo speciale dei difensori davanti alla Cassazione, requisito imposto a pena di inammissibilità dall'art. 613, comma 1, c.p.p. La successiva abilitazione del difensore non ha sanato il vizio. Ne è seguita la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La richiesta del Procuratore generale di declaratoria di estinzione per prescrizione non è stata accolta, restando assorbita dall'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, l. 110/1975
Norma incriminatrice contestata per il porto fuori dall'abitazione di un coltello a serramanico.
art. 593, comma 3, c.p.p.
Le sentenze di condanna di primo grado alla sola pena pecuniaria sono inappellabili; il solo mezzo ordinario esperibile è il ricorso per cassazione.
art. 568, comma 5, c.p.p.
L'impugnazione proposta come appello, ma avverso decisione inappellabile, va qualificata come ricorso per cassazione.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'apposito albo speciale.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 131-bis c.p.
Richiamato come motivo di ricorso per la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il criterio di valutazione della colpa ai fini della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683 - 01
La successiva abilitazione del difensore non sana l'inammissibilità originaria del ricorso sottoscritto da non cassazionista.
Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013
I motivi nuovi presentati da un difensore cassazionista dopo la scadenza del termine non sanano il difetto originario di sottoscrizione.
Massime di principio
- Avverso una sentenza di condanna di primo grado alla sola pena dell'ammenda l'appello è inammissibile; l'impugnazione va riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è sottoscritto da un difensore che, al momento del deposito, non sia iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione, trattandosi di requisito essenziale per la valida instaurazione del giudizio di legittimità.
- Il vizio originario di sottoscrizione del ricorso da parte di difensore non cassazionista non è sanato dal successivo conseguimento dell'abilitazione speciale né dalla presentazione di motivi nuovi da parte di un difensore abilitato dopo la scadenza del termine di impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa imputabile alla parte o al difensore, la Corte deve disporre la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, previa valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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