Sentenza n. 10300/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto della Provincia Autonoma di Bolzano - Dipartimento alla Salute, Banda Larga e Cooperative n. 24408 del 12/12/2022, avente ad oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - della nota pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma denominata “Importante avviso a tutte le ditte che hanno fornito dispositivi medici all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, avente ad oggetto la “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell'articolo 14 della Legge Provinciale 17/1993 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”, richiamata nella “Delibera di Ripiano”, pubblicata sul sito istituzionale in data 14 novembre 2022; - per quanto occorrer possa, della mail inviata dalla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige prot. prov.le 0545641del 14 agosto 2019 e della documentazione allegata, nonché della mail del 16 giugno 2019 dell'Ufficio provinciale competente, entrambe richiamate nella Delibera di Ripiano e dal contenuto non noto; - del decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 545/2023 del 13 gennaio 2023, recante “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 - Rinvio termini”, nella parte in cui, recependo il d.l. 4/2023 e adeguando il nuovo termine per la corresponsione degli importi dovuti dalle Aziende al 30 aprile 2023, conferma la “Delibera di Ripiano”; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: (i) l'Intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni (repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022) recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; (ii) l'Accordo della Conferenza Stato – Regioni (repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019) recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”; (iii) la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; (iv) per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022, ottenuta dalla ricorrente all'esito dell'accesso agli atti avanzato nei confronti della Regione Sardegna; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022 e relativi allegati, con la quale sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Abbott Rapid Diagnostics s.r.l. in data 3/10/2023: - del Decreto della Provincia Autonoma di Bolzano - Dipartimento alla Salute, Banda Larga e Cooperative n. 10686/2023 del 15/06/2023, avente ad oggetto “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di ricalcolo del ripiano”); - per quanto occorrer possa, del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute, Banda Larga e Cooperative n. 545 del 13 gennaio 2023 e della determina del Direttore dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2023-A-000832 del 12 giugno 2023, richiamate nella “Delibera di ricalcolo del ripiano”; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; - nonché per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti provinciali e statali relativi alla determinazione e al ricalcolo del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018
Esito
La controversia
La società ha impugnato il decreto della Provincia Autonoma di Bolzano che determinava il fatturato e l'importo del payback dovuto per la fornitura di dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti, inclusi i decreti ministeriali, l'intesa e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni, gli atti istruttori e di certificazione dei fatturati. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il successivo decreto provinciale di ricalcolo del payback e gli atti connessi. Il testo non espone in dettaglio le singole censure di illegittimità, limitandosi a riferire che erano stati dedotti asseriti profili di illegittimità del meccanismo del payback. In corso di causa la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato alla Provincia la quota ridotta del payback prevista dall'art. 8 del d.l. n. 34/2023.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, poiché la Provincia Autonoma di Bolzano ha depositato il decreto n. 23638/23, recante l'elenco delle imprese che avevano pagato l'importo del payback alla data del 31 ottobre 2023, nel quale figurava anche la società ricorrente. Il versamento della quota ridotta previsto dalla disciplina sopravvenuta ha quindi integrato i presupposti per la definizione del giudizio senza esame delle censure di merito. Il Collegio ha inoltre ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, superando il dubbio prospettato in udienza, in ragione dell'espresso riferimento alla competenza del TAR Lazio contenuto nell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, come previsto dalla medesima disposizione.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023
Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite
Il tempestivo versamento della quota ridotta del payback, accertato dalla Regione o Provincia autonoma e comunicato al TAR Lazio, determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi al payback e comporta la compensazione delle spese. Il riferimento espresso al TAR Lazio è stato ritenuto decisivo per affermare la giurisdizione amministrativa sulla controversia.
art. 73 c.p.a.
Il dubbio sulla giurisdizione è stato rilevato in udienza con avviso alle parti ai sensi della disposizione, ma è stato superato dal Collegio sulla base dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi al payback sui dispositivi medici, il tempestivo versamento da parte dell'impresa della quota ridotta prevista dall'art. 8 del d.l. n. 34/2023, quando sia accertato dalla Regione o dalla Provincia autonoma e comunicato al TAR Lazio, determina la cessazione della materia del contendere senza necessità di esaminare le censure contro gli atti di determinazione del payback.
- L'espresso riferimento legislativo alla competenza del TAR Lazio nei giudizi relativi al versamento della quota ridotta del payback costituisce elemento decisivo per riconoscere la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.
- La disciplina dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 comporta l'integrale compensazione delle spese di lite quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere conseguente al pagamento della quota ridotta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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