Sentenza n. 13978/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno K10-OMISSIS- del 9 giugno 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 16 maggio 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana adottato a fronte di precedenti e pregiudizi penali relativi a un tentato furto in concorso e a una contestazione di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Ha dedotto eccesso di potere, violazione di legge, difetto di motivazione, istruttoria lacunosa, irragionevolezza, illogicità e omessa valutazione comparativa degli interessi, sostenendo che i fatti risalivano agli anni 2014, 2015 e 2016 e che uno dei procedimenti si era concluso con archiviazione. Nel corso del giudizio ha inoltre rappresentato l’estinzione del reato relativo alla falsità ideologica e l’estinzione per buona condotta del reato di tentato furto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori a favore del Ministero dell’Interno. Il Collegio ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale dell’Amministrazione, fondata sulla considerazione complessiva dei precedenti come indici sintomatici di inaffidabilità, di non compiuta integrazione nella comunità nazionale e di insufficiente rispetto delle istituzioni. I fatti rientravano nel decennio anteriore alla domanda, rilevante ai fini della valutazione dell’irreprensibilità della condotta. L’estinzione o l’archiviazione dei procedimenti non impediscono la valutazione amministrativa dei fatti storici, poiché l’accertamento della responsabilità penale e il giudizio prognostico sulla concessione della cittadinanza operano su piani autonomi, con diverso rigore probatorio. Il giudice ha inoltre rilevato che la cittadinanza per naturalizzazione presuppone un interesse pubblico e l’assenza di dubbi significativi circa l’adesione ai valori costituzionali e la futura affidabilità del richiedente; il mero stabile inserimento economico e sociale non costituisce elemento sufficiente a superare i rilievi negativi.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è oggetto di valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che deve apprezzare l’integrazione del richiedente e la sua affidabilità anche in relazione all’interesse pubblico nazionale.
art. 6 l. 91/1992
Le condanne per reati puniti con pena edittale pari o superiore a tre anni possono assumere rilievo ostativo per la cittadinanza per matrimonio e, secondo il giudice, costituiscono a fortiori un elemento preclusivo nella valutazione della naturalizzazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato utilizzato dall’Amministrazione per comunicare gli elementi ostativi alla domanda; la ricorrente non ha presentato osservazioni.
art. 479 c.p.
Il fatto contestato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici può essere valutato amministrativamente anche se il relativo procedimento è stato archiviato o il reato si è estinto.
artt. 56 e 110 c.p.
Il tentato furto in concorso, oggetto di decreto penale divenuto esecutivo, costituisce elemento valutabile nel giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente.
Massime di principio
- Nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità e deve formulare un giudizio complessivo e prognostico sull’affidabilità del richiedente, sulla sua integrazione nella comunità nazionale e sulla sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.
- I precedenti e le risultanze penali possono essere valutati dall’Amministrazione quali fatti storici e indicatori sintomatici di inaffidabilità anche indipendentemente dall’esito del procedimento penale, dall’archiviazione, dall’estinzione del reato o dalla prescrizione, poiché il giudizio amministrativo persegue finalità diverse dall’accertamento della responsabilità penale.
- La valutazione dei precedenti non deve essere necessariamente atomistica: l’Amministrazione può considerarli globalmente, tenendo conto della loro natura, periodicità, reiterazione e collocazione temporale, purché ne ricavi una motivazione coerente con il giudizio prognostico negativo.
- Ai fini della naturalizzazione, il mero stabile inserimento economico e sociale del richiedente costituisce un requisito ordinario o un prerequisito e non è, di per sé, sufficiente a neutralizzare elementi penali ritenuti sintomatici di scarsa affidabilità.
- Il giudizio amministrativo sulla concessione della cittadinanza può fondarsi su un livello di valutazione diverso e meno rigoroso rispetto a quello richiesto per una condanna penale, essendo diretto a prevenire rischi per la sicurezza dello Stato e a verificare la futura integrazione del richiedente.
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