Sentenza del 07/12/2016 n. 25103 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. La controversia riguardava l'avviso di accertamento per IRPEG e ILOR relativo al 1974 e la pretesa responsabilità personale di M.G., quale ex liquidatore, per il pagamento delle imposte rimaste insolute dalla società ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. La sentenza impugnata era stata emessa il 17 febbraio 2009, mentre il ricorso era stato spedito l'8 aprile 2010 e notificato il 9 aprile 2010; il termine annuale, maggiorato del periodo di sospensione feriale e delle festività, scadeva il 6 aprile 2010. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
termine di un anno e quarantasei giorni, tenuto conto del periodo feriale
La Corte ha applicato il termine lungo per proporre ricorso per cassazione e ha ritenuto tardivo il ricorso notificato dopo la sua scadenza, dichiarandolo quindi inammissibile.
Art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973
La norma era richiamata quale base della pretesa responsabilità personale dell'ex liquidatore per le imposte non pagate dalla società, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale questione, avendo definito il giudizio per tardività del ricorso.
Massime di principio
- Il rispetto dei termini processuali per impugnare una sentenza è condizione essenziale di ammissibilità: un ricorso tardivo viene normalmente dichiarato inammissibile senza esame delle contestazioni di merito.
- Nel calcolo del termine lungo di impugnazione occorre considerare la data di pubblicazione della sentenza, la sospensione feriale applicabile e le festività; è prudente verificare la scadenza con margine di anticipo.
- La data di spedizione o notificazione dell'impugnazione deve essere compatibile con il termine previsto dalla legge; una notificazione successiva alla scadenza non può essere sanata dalla fondatezza dei motivi di merito.
- Quando il giudizio viene definito per una questione preliminare di rito, come la tardività, le ulteriori questioni sostanziali, inclusa la responsabilità dell'ex liquidatore, restano normalmente non esaminate.
- La parte soccombente per inammissibilità dell'impugnazione può essere condannata al pagamento delle spese del grado di giudizio.
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