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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20878/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In un procedimento definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per un fatto qualificato come omicidio stradale, il giudice di merito aveva applicato la pena concordata e aveva disposto anche la sospensione della patente di guida per due anni. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, censurando esclusivamente la sanzione amministrativa accessoria. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 123 cod. proc. pen. e degli artt. 222, comma 2, e 218 cod. strada, lamentando carenza di motivazione sulla durata della sospensione e un richiamo troppo generico alla disattenzione del conducente, senza considerare i parametri legali di commisurazione. Con il secondo motivo ha dedotto erronea quantificazione della durata della sospensione, sostenendo che la misura di due anni fosse prossima al massimo edittale e contraddittoria rispetto al trattamento complessivo più favorevole, poiché il giudice aveva applicato la pena base nel minimo, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante per l'indennizzo corrisposto ai familiari della vittima. La difesa ha inoltre chiesto l'assegnazione del ricorso alla sezione ordinaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma manifestamente infondato nel merito. Ha affermato che, in caso di patteggiamento per omicidio stradale, è ammissibile il ricorso per cassazione contro l'erronea o omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Ha però rilevato che la durata della sospensione va determinata secondo i parametri dell'art. 218, comma 2, cod. strada e non in base all'art. 133 c.p., sicché la commisurazione della pena principale e quella della sanzione accessoria restano autonome e non sono raffrontabili per dedurre incoerenza o contraddittorietà. Nel caso concreto, la motivazione del giudice di merito, che aveva valorizzato la notevole disattenzione del conducente, è stata ritenuta sufficiente. Di conseguenza la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del patteggiamento; la sentenza di applicazione della pena può essere accompagnata dalla sanzione amministrativa accessoria prevista dalla legge

  • art. 589-bis c.p.

    reato per cui era stata applicata la pena concordata; in tale ipotesi può essere disposta la sospensione della patente

  • art. 222, comma 2, cod. strada

    prevede, per l'omicidio stradale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; dopo la declaratoria della Corte costituzionale, il giudice può disporla in alternativa alla revoca nei casi indicati

  • art. 218, comma 2, cod. strada

    criterio di commisurazione della durata della sospensione della patente, da applicare in base ai parametri specifici del codice della strada e non all'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    non è il parametro corretto per determinare la durata della sanzione amministrativa accessoria della patente

  • art. 123 cod. proc. pen.

    invocato dalla difesa tra i motivi di ricorso, ma la Corte ritiene infondate le censure

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 589-bis c.p.

    confermato come fattispecie rientrante nel perimetro dell'art. 222, comma 2, cod. strada per la sospensione della patente

  • art. 590-bis c.p.

    richiamato in via sistematica insieme all'omicidio stradale, per le medesime regole sulla patente

  • sentenza Corte cost. n. 88/2019

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada nella parte in cui non prevede, per i reati di omicidio e lesioni stradali, la possibilità di disporre la sospensione della patente in alternativa alla revoca nelle ipotesi indicate

Massime di principio

  • Nel patteggiamento è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'erronea o omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, quando la doglianza investa la legalità o la corretta determinazione di tale sanzione.
  • Per la sospensione della patente prevista in relazione ai reati di omicidio stradale e lesioni stradali, la durata deve essere commisurata secondo i parametri specifici del codice della strada e non secondo i criteri generali di commisurazione della pena dell'art. 133 c.p.
  • La motivazione sulla durata della sospensione della patente può essere sintetica, purché richiami elementi pertinenti al fatto e alla gravità della condotta; non è necessario un approfondimento analitico paragonabile a quello richiesto per la pena principale.
  • La determinazione della pena principale e quella della sanzione amministrativa accessoria sono autonome: non è consentito dedurre l'illegittimità della seconda dal fatto che la prima sia stata contenuta nel minimo o sia stata oggetto di attenuanti.
  • Quando il giudice sceglie la sospensione della patente in luogo della revoca, nei casi consentiti dalla disciplina applicabile, è sufficiente il richiamo alle circostanze del fatto o alla gravità della condotta, senza un'ulteriore specifica giustificazione comparativa.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, non esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiOnere della prova

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