Sentenza n. 1520/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, nonché il presunto preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio del 15 maggio 2026, recante la declaratoria di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, deducendo plurimi vizi di legittimità, non specificati nella motivazione della sentenza. È stato inoltre impugnato, ove occorrente, il presunto preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, asseritamente mai ritualmente notificato o conosciuto, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali.
La decisione
Il TAR ha preso atto che, nelle more del giudizio, l’amministrazione ha annullato d’ufficio il decreto prefettizio impugnato. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l’interesse della ricorrente alla decisione sull’azione di annullamento. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; le spese di lite sono state compensate in ragione dei peculiari profili interpretativi della vicenda e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
Disposizione sostanziale richiamata quale base dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana; la sentenza non ne interpreta il contenuto.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione al presunto preavviso di rigetto impugnato; la sentenza non esamina la relativa questione, essendo il ricorso divenuto improcedibile.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la disposizione è stata applicata a seguito dell’annullamento d’ufficio dell’atto impugnato.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- L’annullamento d’ufficio dell’atto amministrativo impugnato, intervenuto nelle more del giudizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’azione di annullamento e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- Quando il giudizio viene definito per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell’eliminazione in autotutela dell’atto impugnato, il giudice non è tenuto a esaminare i vizi originariamente dedotti contro tale atto.
- La definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese di lite, ove ricorrano peculiari profili interpretativi della vicenda.
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