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Ordinanza

Ordinanza n. 1482/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto di ammonimento rubricato sub n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di -OMISSIS- in data 10 novembre 2025, notificato il 12 novembre 2025; - del provvedimento del 27 novembre 2025, comunicato a mezzo P.E.C. in pari data, con cui la Questura di -OMISSIS- respingeva l'istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente il 24 novembre 2027; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente all’accesso documentale, con conseguente condanna dell’Amministrazione di provvedere in tal senso;

Giustizia amministrativa202504761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenza non definitivaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi al procedimento di ammonimento, comprendenti verbale di sommarie informazioni e referto medico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di ammonimento emesso dal Questore nei suoi confronti e, con autonoma doglianza, il diniego opposto dalla Questura alla sua istanza di accesso documentale. Ha invocato l'accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, sostenendo che il diritto di difesa rispetto al decreto di ammonimento dovesse prevalere sulla riservatezza dei dati personali e sanitari della controinteressata. Gli atti richiesti consistevano nel verbale di sommarie informazioni rese dalla sorella del ricorrente in relazione a un'aggressione fisica e verbale e nel referto medico attestante lesioni guaribili in sette giorni. Il Ministero ha sostenuto l'infondatezza della domanda. La controinteressata non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. Ha ritenuto che il diritto di accesso difensivo non comporti la prevalenza automatica dell'interesse privato in ogni situazione, dovendo essere contemperato con le esigenze di tutela dell'interesse pubblico e della segretezza investigativa. Quanto al verbale di sommarie informazioni, il diniego è stato ritenuto legittimo perché, al momento dell'istanza, l'atto era coperto dal segreto investigativo ai sensi dell'art. 329 c.p.p., non essendo ancora decorso il termine di novanta giorni per la proposizione della querela da parte della controinteressata; inoltre, la giurisprudenza riconosce la prevalenza delle ragioni di segretezza delle indagini e di tutela dei soggetti coinvolti nell'ambito dei procedimenti di ammonimento. Anche il referto medico non è stato ritenuto ostensibile: esso era idoneo a disvelare elementi essenziali sulle modalità della condotta illecita ed era quindi soggetto alle esigenze di segretezza investigativa; inoltre riguardava dati sensibili della controinteressata. La richiesta è stata ritenuta generica e vaga, priva di specifiche argomentazioni sull'indispensabilità del documento per la difesa e, per di più, non individuava espressamente il referto tra gli atti richiesti. Le spese tra le parti costituite sono state compensate. Il giudizio principale sul decreto di ammonimento è stato rinviato a una successiva camera di consiglio.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    al privato deve essere garantito, comunque, l'accesso ai documenti amministrativi per difendere i propri interessi giuridici

    Il diritto di accesso difensivo non prevale automaticamente su ogni interesse pubblico o privato protetto, ma deve essere esercitato entro i limiti della strumentalità necessaria alla cura e alla difesa degli interessi giuridici.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplina generale dell'accesso documentale, applicata alla domanda di ostensione degli atti del procedimento di ammonimento.

  • art. 329 c.p.p.

    Ha giustificato il diniego di accesso al verbale di sommarie informazioni, in quanto l'atto era coperto dal segreto investigativo prima della scadenza del termine per la proposizione della querela.

  • art. 3 l. 119/2013

    Disciplina l'ammonimento per fatti di violenza domestica; secondo il giudice, alla relativa procedura si applica, in quanto compatibile, la disciplina dell'ammonimento prevista dalla legge n. 38/2009.

  • art. 3 d.l. 93/2013

    Richiamato quale fondamento dell'applicazione, in quanto compatibile, della disciplina della legge n. 38/2009 al procedimento di ammonimento per violenza domestica.

  • art. 116 c.p.a.

    Fondamento processuale della domanda giudiziale di accesso; la domanda è stata respinta.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Richiamato per la fissazione della camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio principale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha fondato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati personali particolari, inclusi quelli sanitari, della controinteressata.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso difensivo previsto dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 non determina la prevalenza automatica dell'interesse privato su ogni esigenza di segretezza investigativa o di tutela della riservatezza, ma richiede un concreto bilanciamento tra gli interessi contrapposti.
  • Nell'ambito del procedimento di ammonimento, il destinatario non ha titolo ad accedere, finché persistono le esigenze investigative, agli atti istruttori riconducibili all'attività d'indagine e all'identità delle fonti, comprese le informazioni raccolte da terzi.
  • Il referto medico formato nell'ambito di un procedimento di ammonimento può essere sottratto all'accesso quando sia idoneo a disvelare elementi essenziali della condotta oggetto d'indagine e contenga dati sanitari della persona offesa.
  • La domanda di accesso difensivo deve individuare concretamente i documenti richiesti e spiegare in modo specifico la loro indispensabilità per la difesa; una richiesta generica, vaga o non riferita espressamente al documento di cui si chiede l'ostensione non soddisfa il requisito di strumentalità difensiva.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoMisure prefettizie di sicurezzaDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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