Ordinanza n. 1841/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato, notificato in data 17 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Ha contestato il giudizio dell’Amministrazione relativo all’inattendibilità del rapporto di lavoro indicato quale presupposto del nulla osta e ha invocato, in subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il testo dell’ordinanza non specifica ulteriori articolazioni dei motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, non emergessero prima facie i presupposti per la sospensione. Il ricorrente non aveva allegato né fornito un principio di prova su elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa. Inoltre, non risultava allegata o comprovata l’effettività del rapporto lavorativo inizialmente dedotto; le stesse allegazioni del ricorrente, riferite alla propria ignoranza incolpevole circa l’assenza del datore di lavoro, apparivano confermare l’inesistenza del rapporto e quindi l’inidoneità delle censure a superare il giudizio amministrativo di inattendibilità. Il rilascio del permesso per attesa occupazione è stato ritenuto precluso perché non si trattava di una successiva interruzione o cessazione del rapporto per circostanze non imputabili al lavoratore, ma dell’inesistenza originaria del rapporto e della conseguente mancanza ab origine dei requisiti richiesti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo il giudizio sommario proprio della fase cautelare; il TAR ha escluso la sussistenza prima facie dei presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la concessione della sospensione può essere negata quando il ricorrente non alleghi elementi idonei, né fornisca un principio di prova, circa fatti capaci di orientare diversamente la decisione amministrativa.
- La mancata allegazione o prova dell’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro posto a fondamento del nulla osta può confermare, nella valutazione cautelare, il giudizio amministrativo di inattendibilità del rapporto stesso.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la cessazione o interruzione successiva di un rapporto di lavoro effettivamente esistente per circostanze non imputabili allo straniero; non è invece applicabile quando il rapporto risulti inesistente fin dall’origine e mancassero ab origine i requisiti per l’ingresso.
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