Cassazione Penale, Sentenza n. 4305/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'incidente di esecuzione promosso per far dichiarare la buona fede dell'istituto creditore. La ricorrente - rappresentante della cessionaria del credito - deduceva inosservanza ed errata applicazione degli artt. 321 c.p.p. e 240 c.p., nonché vizio di motivazione nella valutazione negativa della buona fede e dell'affidamento incolpevole della banca. Sosteneva che l'accollo del mutuo non fosse liberatorio o, comunque, che una clausola contrattuale (richiamata ex art. 1273 c.c.) avrebbe reso superflue ulteriori verifiche bancarie; inoltre contestava il collegamento fra beneficiario originario del mutuo e la società poi destinata alla confisca e la mancata prova da parte della Corte di appello di elementi che la banca avrebbe potuto conoscere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che, avendo la Corte di appello ritenuto l'accollo liberatorio, la verifica ex art. 52 D.Lgs. n.159/2011 doveva estendersi al momento dell'accollo e che, in concreto, risultava provata la strumentalità del credito all'attività illecita (riutilizzo di proventi dell'appropriazione indebita da parte di Lusi per l'acquisto e per il pagamento delle rate). In presenza di tale nesso funzionale, l'istituto bancario era gravato dell'onere di provare l'ignoranza scusabile della finalità illecita; la banca non ha effettuato accertamenti istruttori adeguati alle anomalie emergenti (anche dopo specifica segnalazione), limitandosi a dedurre, senza prova, una prassi bancaria di natura cumulativa dell'accollo. Per tali ragioni la Corte ha condiviso la valutazione di merito che ha escluso la buona fede dell'istituto. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 52 D.Lgs. n.159/2011
La norma impone, per i crediti relativi a beni destinati a confisca di prevenzione, l'accertamento della strumentalità del credito all'attività illecita; se tale nesso è provato, grava sul terzo l'onere di dimostrare l'affidamento incolpevole. La Corte ha chiarito che, in caso di accollo liberatorio, le verifiche ex art. 52 si estendono al momento dell'accollo.
art. 321 c.p.p.
Norma processuale citata dalla ricorrente nell'ambito della censura di violazione di legge e vizio di motivazione; la Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze relative alla corretta applicazione delle norme processuali richiamate.
art. 240 c.p.
Norma penale richiamata nella censura sul giudizio di merito; la sentenza di legittimità non ha accolto la critica circa la non considerazione della buona fede dell'istituto alla luce delle risultanze probatorie.
art. 1273 c.c.
Richiamata dalla ricorrente in ordine alla presunta clausola liberatoria; la Corte ha ritenuto non ammissibile e non autosufficiente la deduzione svolta in cassazione ove la clausola non era stata prodotta in atti nel giudizio di merito.
art. 21 D.L.vo 231/2007
Citato in relazione alla dichiarazione resa dall'amministratore della società acquirente che ha contribuito a far emergere la natura liberatoria dell'accollo: la Corte di appello ha valorizzato tale dichiarazione ai fini della novazione soggettiva.
Legge n.346/1986 (Rognoni-La Torre)
Richiamata per evidenziare l'intensificazione degli obblighi di diligenza bancaria in materia di prevenzione del reimpiego di proventi illeciti; la Corte ha ritenuto che la banca non abbia adeguatamente adempiuto agli obblighi istruttori rafforzati da tale quadro normativo.
Massime di principio
- Se l'accollo del debito è liberatorio, la verifica ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.159/2011 si estende al momento dell'accollo: il giudice deve quindi valutare la strumentalità del credito anche rispetto all'operazione di accollo.
- Se l'accollo è cumulativo (non liberatorio) la verifica della posizione del creditore resta ancorata al momento dell'erogazione originaria del finanziamento.
- La strumentalità del credito può essere accertata anche con valutazioni logiche e presunzioni quando vi sia coincidenza temporale tra l'erogazione/operazione finanziaria e l'attività illecita accertata.
- Spetta al terzo-creditore (la banca) dimostrare l'incolpevole affidamento: per gli istituti bancari ciò implica l'obbligo di adeguata due diligence e accertamenti istruttori, in particolare quando sussistono segnali di anomalia o allarmi.
- In cassazione non sono ammesse deduzioni o clausole non prospettate e provate nel giudizio di merito: le clausole contrattuali invocate devono essere prodotte e autonome rispetto alle difese non svolte in primo grado.
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