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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36931/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per mancata autonoma valutazione: sostiene che l'ordinanza sia sovrapponibile alla richiesta cautelare del Pubblico Ministero senza critica valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, che non è stata fornita adeguata risposta alla memoria difensiva del 18/03/2025 e che non è stata svolta una valutazione individualizzata della sua posizione (tempi delle condotte associate: luglio 2021 - agosto 2022; capo 14: agosto - ottobre 2021) tenendo conto del tempo trascorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, richiamando il principio secondo cui chi denuncia l'omessa autonoma valutazione deve indicare specificamente gli aspetti motivazionali la cui omissione avrebbe potuto determinare esiti diversi. La Corte ha spiegato che il giudice può richiamare atti o richieste della pubblica accusa a condizione che per ciascuna contestazione e posizione sia svolto un effettivo vaglio degli elementi decisivi e sia spiegata la loro rilevanza; in presenza di posizioni analoghe o di fatti commessi in modalità seriali è ammessa una valutazione cumulativa purché dal contesto emerga la giustificazione della misura. Nel caso concreto il Tribunale aveva motivato adeguatamente, richiamando un corposo insieme di intercettazioni e altre fonti probatorie e rispondendo alla censura sulla mancata valutazione. È stata altresì respinta la censura sulle esigenze cautelari, con richiamo alla presunzione di legge ex art.275 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-te.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; richiamata in relazione alla contestazione dell'appartenenza a Cosa Nostra (famiglia Ramacca) e connessa alla presunzione di coesione e pericolosità che può giustificare esigenze cautelari.

  • art. 416-ter cod. pen.

    Norma che punisce i reati di scambio elettorale politico mafioso; richiamata per il capo di imputazione relativo alle elezioni amministrative di Ramacca nell'ottobre 2021.

  • art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Previsione sulla motivazione delle ordinanze cautelari personali; la Corte ricorda che la prescrizione dell'autonoma valutazione è rispettata anche se l'ordinanza richiama altri atti a condizione che il giudice svolga un effettivo vaglio degli elementi decisivi per ciascuna contestazione.

  • legge n. 47 del 16 aprile 2015

    Riferimento alla modifica normativa che ha inciso sull'art. 292 c.p.p.; utilizzata per spiegare il parametro di valutazione della motivazione delle misure cautelari.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma che prevede presunzioni relative in materia di associazione di tipo mafioso; richiamata dalla Corte come giustificazione, nella valutazione delle esigenze cautelari, della menzione di presunzioni di legge in relazione alla contestazione associativa.

  • art. 94, comma 1-te

    Richiamato quale disposizione formale per gli adempimenti a cancelleria successivi alla decisione (il testo della sentenza indica l'invio alla cancelleria ai sensi di tale norma).

Massime di principio

  • Chi impugna un'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione ha l'onere di indicare puntualmente quali parti della motivazione mancano e perché una diversa valutazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
  • Il giudice può richiamare la richiesta del pubblico ministero o altri atti processuali, ma deve comunque svolgere un effettivo e specifico vaglio per ciascuna contestazione e posizione, spiegandone la rilevanza ai fini dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.
  • In presenza di posizioni analoghe o di fatti commessi con modalità seriali è ammessa una valutazione cumulativa delle prove, purché dal provvedimento risulti chiara la ragione giustificativa della misura per i singoli soggetti.
  • La semplice coincidenza grafica o formale tra l'ordinanza e la richiesta della pubblica accusa non è sufficiente per provare la carenza motivazionale: bisogna dimostrare in quale modo specifico la motivazione sarebbe dovuta essere diversa.
  • Le presunzioni di legge (es. art.275 c.p.p. in tema di associazione mafiosa) possono rafforzare la valutazione delle esigenze cautelari, ma il giudice deve comunque collegare le presunzioni agli elementi probatori concreti nel caso specifico.
  • Se il ricorso viene respinto il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali; pertanto, prima di proporre impugnazioni è necessario valutare la solidità delle censure e l'adeguatezza della specificazione delle omissioni contestate.

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