Cassazione Civile, Ordinanza n. 18196/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una espropriazione immobiliare avviata dal fallimento su un immobile in comunione tra la debitrice esecutata e il coniuge. Il giudice dell’esecuzione sospese la procedura per consentire la divisione endoesecutiva; il tribunale dichiarò lo scioglimento della comunione e rimise la causa sul ruolo per le operazioni di vendita e di divisione del ricavato. Dopo il rigetto dell’appello contro tale decisione, il comproprietario chiese l’estinzione dell’esecuzione sostenendo che il creditore non avesse riassunto il processo esecutivo nel termine semestrale di cui all’art. 627 c.p.c. La Corte d’appello accolse il reclamo e dichiarò estinta la procedura, ritenendo che il termine per riassumere decorresse dal deposito della sentenza d’appello che aveva confermato lo scioglimento della comunione. Il fallimento ricorse per cassazione deducendo, in sintesi, che la decisione di primo grado non era definitiva perché il giudizio di divisione non si conclude con la sola declaratoria di scioglimento della comunione, ma solo con il provvedimento che rende esecutivo il progetto di divisione; quindi, fino a quel momento, non decorre il termine per la riassunzione dell’esecuzione. Il resistente propose anche ricorsi incidentali, uno sulla compensazione delle spese e uno sull’asserita improcedibilità/inammissibilità del ricorso principale per asserito giudicato interno e per contestazione della comunione legale.
La decisione
La Corte, all’esito della fase rescissoria del giudizio di revocazione, ha accolto il ricorso principale del fallimento, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale proposto dal resistente in proprio e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal medesimo in qualità di erede della comproprietaria esecutata. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello di Ancona e, decidendo nel merito, ha rigettato il reclamo contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva escluso l’estinzione della procedura. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 601 c.p.c.
La sospensione dell’esecuzione per divisione dei beni pignorati è ricondotta alla sospensione necessaria per pregiudizialità.
art. 627 c.p.c.
Non si applica il termine semestrale come nella sospensione per opposizione; il termine di riassunzione va individuato in rapporto alla definizione della controversia pregiudicante secondo la disciplina della sospensione necessaria.
art. 295 c.p.c.
La divisione endoesecutiva è trattata come controversia pregiudicante rispetto al processo esecutivo sospeso.
art. 297 c.p.c.
Il termine per la riassunzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudicante.
art. 789, terzo comma, c.p.c.
Nel giudizio di divisione il provvedimento definitivo è quello che dichiara esecutivo il progetto di divisione e rende concrete le quote ideali.
art. 785 c.p.c.
Il provvedimento che conclude la sola fase dichiarativa non ha carattere definitivo né efficacia di giudicato.
art. 102 c.p.c.
Richiamato per la nullità da contraddittorio non integro nel precedente giudizio di legittimità.
art. 383, terzo comma, c.p.c.
Richiamato nel precedente arresto per cassazione con rinvio al giudice di primo grado a causa della nullità dell’intero giudizio.
art. 354 c.p.c.
Richiamato per la regressione del processo in caso di nullità per mancata integrazione del contraddittorio.
art. 630, ultimo comma, c.p.c.
Norma processuale che disciplinava il reclamo avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione sulla estinzione della procedura.
art. 360 c.p.c.
Richiamato come parametro di deducibilità dei motivi di ricorso per cassazione; i motivi incidentali privi di riferimento ai suoi paradigmi sono stati dichiarati inammissibili.
art. 112 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi del ricorso principale.
art. 113 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi del ricorso principale.
art. 115 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi del ricorso principale.
art. 116 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi del ricorso principale.
art. 324 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi del ricorso principale.
art. 2909 c.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi del ricorso principale.
art. 569 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi del ricorso principale.
art. 570 c.p.c. e ss.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi del ricorso principale.
art. 576 c.p.c. e ss.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi del ricorso principale.
art. 788 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi del ricorso principale.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in punto di spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Rileva ai fini dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione endoesecutiva sospensivo dell’esecuzione, la riassunzione del processo esecutivo non decorre dalla sola sentenza che dichiara lo scioglimento della comunione, ma dal passaggio in giudicato del provvedimento che conclude in modo definitivo la divisione, cioè quello che rende esecutivo il progetto di divisione.
- La sospensione dell’esecuzione per divisione dei beni pignorati va ricondotta alla sospensione necessaria per pregiudizialità: perciò il termine per la riassunzione segue la disciplina degli artt. 295 e 297 c.p.c., non quella propria della sospensione per opposizione o per accordo tra le parti.
- Nel giudizio di divisione, la fase meramente dichiarativa non esaurisce la controversia; solo il provvedimento che attribuisce efficacia esecutiva al progetto di divisione ha carattere definitivo e produce giudicato.
- Nel ricorso per cassazione, i motivi incidentali che non si confrontano con alcuno dei parametri dell’art. 360 c.p.c. e non individuano un vizio denunciabile della sentenza impugnata sono inammissibili.
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