Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35136/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il GIP del Tribunale di Brescia, con sentenza del 23 marzo 2026 resa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., ha applicato a uno degli imputati la pena di cinque anni di reclusione ed euro 32.000 di multa per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, e 80 d.P.R. 309/1990; all’altro, ritenuta la continuazione e riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata e sulla recidiva, ha applicato la pena di tre anni e otto mesi di reclusione ed euro 15.000 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Il primo ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione per la mancata esclusione dell’aggravante dell’uso di armi, sostenendo di essersi spogliato dell’arma prima di entrare in possesso dello stupefacente. Il secondo ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e), c.p.p., l’insufficienza della motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva. La difesa del primo ha inoltre depositato motivi aggiunti chiedendo la riassegnazione del processo ad altra Sezione della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, poiché le censure proposte non rientrano tra i motivi tassativamente consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per l’impugnazione della sentenza di patteggiamento. In particolare, la contestazione sull’aggravante dell’art. 80 d.P.R. 309/1990 non integra un’erronea qualificazione giuridica del fatto deducibile, non essendo prospettato un errore manifesto tale da trasformare l’accordo sulla pena in un accordo sui reati; la doglianza sulla recidiva è parimenti estranea ai motivi ammessi. La Corte ha richiamato, quanto alla prima censura, la detenzione di quantitativi lordi di hashish pari a 110 e 45 kg e ha ritenuto non deducibile la questione nei limiti propri del patteggiamento. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Il testo non riporta la parte dispositiva successiva alla formula «P.Q.M.».

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Entrambi i ricorsi sono inammissibili per indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

    Nel giudizio di patteggiamento il ricorso per cassazione è limitato ai motivi tassativamente indicati dalla norma; sono inammissibili le censure che non attengono all’espressione della volontà, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 80, comma 1, lett. d), d.P.R. 309/1990

    In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità.

    La contestazione dell’aggravante relativa all’uso di armi può essere dedotta come erronea qualificazione giuridica del fatto soltanto in presenza di un errore manifesto; non è sufficiente una diversa qualificazione opinabile. Nel caso esaminato, la Corte ha escluso che la censura sulla sussistenza dell’aggravante superasse tale soglia.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono quindi deducibili censure motivazionali o contestazioni sulla recidiva che non rientrino in tali categorie.
  • L’erronea qualificazione giuridica del fatto, ai fini del ricorso contro una sentenza di patteggiamento, è deducibile solo quando l’errore sia manifesto e possa comportare che l’accordo sulla pena si risolva in un accordo sui reati; la questione resta invece preclusa quando la diversa qualificazione sia opinabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.