Cassazione Civile, Sentenza n. 32827/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva promosso procedimento di ottemperanza alla sentenza della CTR Campania n. 10713/2015. L'Agenzia delle Entrate si era costituita sostenendo di avere già eseguito la sentenza (provvedimento di sgravio parziale convalidato il 07/01/2016 e documentazione allegata) e chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere. La CTR, con sentenza n. 4128/2021, aveva invece ritenuto che l'Agenzia non avesse ottemperato e aveva nominato commissario ad acta. L'Agenzia aveva proposto revocazione presso la stessa CTR invocando errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., ottenendo con sentenza n. 5796/2022 l'accoglimento e la dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere. La contribuente ha quindi impugnato la sentenza di revocazione in Cassazione deducendo, tra l'altro, l'inammissibilita della revocazione (perché, a suo avviso, avverso le sentenze di ottemperanza è ammesso solo il ricorso per cassazione ex art. 70 D.lgs. 546/1992) e contestando la motivazione della sentenza di revocazione come apparente (art. 360 c.p.c., art. 132 e 118 disp. att. c.p.c.).
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo relativo all'inammissibilita della revocazione, enunciando il principio secondo cui la limitazione dell'art. 70, comma 10, D.lgs. 546/1992 (ricorso per cassazione ammesso soltanto per inosservanza delle norme sul procedimento) va intesa come riferita alle impugnazioni ordinarie e non esclude lo strumento della revocazione. Tuttavia la Corte accoglie il terzo motivo (vizio di motivazione, motivazione apparente) e rileva che la sentenza impugnata non contiene idonee argomentazioni a dimostrare quali fatti costituirebbero l'errore revocatorio; perciò la sentenza di revocazione viene cassata per motivazione apparente e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame. Il secondo motivo viene dichiarato assorbito. La Corte dispone che le spese del giudizio di legittimità siano regolate tra le parti in sede di rinvio.
Norme richiamate
D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 70
Contro la sentenza di cui al comma 7 e ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento
La Corte legge la limitazione come riferita alle impugnazioni ordinarie: il ricorso per cassazione contro la sentenza di ottemperanza e ammesso solo per inosservanza delle norme sul procedimento, ma tale restrizione non esclude la possibilita di proporre revocazione per vizi straordinari (p. es. errore di fatto).
Codice di procedura civile, art. 403, comma 2
Contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione sono ammessi solo i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione
Se la revocazione viene ammessa e decide, la sentenza che revoca la pronuncia di ottemperanza sarà, a sua volta, soggetta alle limitazioni di impugnabilità cui era soggetta la sentenza originaria (quindi la sentenza di revoca potrà essere impugnata in cassazione nei limiti fissati dall'art. 70).
Codice di procedura civile, art. 395, n. 4
Prevede la revocazione per errore di fatto; la Corte ha ritenuto che la revocazione potesse essere utilizzata dall'Amministrazione per far valere una presunta esecuzione anteriore della sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4
Fornisce i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali, nullita per error in procedendo, motivazione apparente). La Corte ha esaminato tali profili, ritenendo infondato il motivo relativo all'interpretazione dell'art. 70 ma fondato il vizio di motivazione come errore in procedendo.
Disposizioni di attuazione del c.p.c., artt. 118 e 132
Richiamate in relazione al principio della motivazione: la sentenza deve contenere argomentazioni idonee a rendere comprensibile l'iter logico che ha condotto al decisum; la motivazione apparente integra un error in procedendo e determina la nullita della decisione.
Massime di principio
- La limitazione dell'art. 70 D.lgs. 546/1992 (ricorso per cassazione ammesso soltanto per inosservanza delle norme sul procedimento) riguarda le impugnazioni ordinarie e non esclude la possibilita di proporre revocazione straordinaria per vizi quali l'errore di fatto.
- La revocazione contro una sentenza di ottemperanza e ammissibile quando ricorrano vizi straordinari ben identificati (p. es. errore di fatto), ma il giudice della revocazione deve indicare chiaramente i fatti considerati errati e motivare compiutamente la nuova decisione.
- La sentenza che decide la revocazione e, a sua volta, soggetta alle medesime limitazioni di impugnabilità previste per la sentenza originaria (art. 403 c.p.c.): cioe la cassazione contro la sentenza di revoca potra essere esercitata nei limiti previsti dall'art. 70 (ossia per errores in procedendo).
- La motivazione della sentenza deve risultare effettiva e comprensibile dal testo: la motivazione apparente, perplessa o contraddittoria integra error in procedendo e produce la nullita della sentenza impugnata in Cassazione.
- Quando l'Amministrazione dichiara di avere eseguito una sentenza e chiede la declaratoria di cessata materia del contendere, deve depositare documentazione probatoria chiara (provvedimenti di sgravio, calcoli, verbali) e il giudice deve valutarla e motivare la dichiarazione di estinzione in relazione agli atti prodotti.
- In situazioni analoghe, le parti devono porre attenzione a dettagliare fatti e documenti: chi invoca revocazione per errore di fatto deve indicare precisamente quali fatti sarebbero stati travisati e produrre le prove; chi lamenta motivazione insufficiente deve puntare a far emergere dal testo della decisione la carenza argomentativa.
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