Cassazione Civile, Ordinanza n. 21548/2025 del 27/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Il Comune ha impugnato l’ordinanza della Corte d’Appello che, in sede di determinazione dell’indennità di espropriazione per una porzione di terreno di 415 mq sottratta a un vivaio di ampia estensione, aveva riconosciuto oltre al valore dell’area ablata anche un ulteriore importo per la diminuzione di valore della parte residua rimasta in proprietà della società. Il ricorrente ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 33 e 44 del d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che non ricorressero i presupposti per indennizzare il deprezzamento della parte residua, sia perché l’espropriazione riguardava una quota minima del compendio sia perché l’art. 44 sarebbe applicabile solo ai fondi limitrofi non espropriati; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il vivaio fosse ubicato nel letto del fiume Meduna e che quindi la Corte territoriale non avesse considerato correttamente la rilevanza delle esondazioni e del contesto idraulico; con il terzo ha lamentato violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001, assumendo che i vincoli non espropriativi e la naturale soggezione dell’area golenale alle piene escludessero o comunque riducessero il diritto all’indennizzo per il deprezzamento del bene residuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure: quanto al primo motivo, ha escluso che la dimensione esigua dell’area espropriata o la prospettata distinzione tra artt. 33 e 44 impedissero di indennizzare la diminuzione di valore del bene residuo, ribadendo che nell’espropriazione parziale va compensato l’intero pregiudizio arrecato alla proprietà residua e che il criterio di stima del deprezzamento rientra nell’apprezzamento di merito; quanto al secondo, ha osservato che il fatto del contesto golenale e delle esondazioni era stato esaminato dal giudice di merito, sicché la doglianza mirava solo a contestare il criterio di valutazione; quanto al terzo, ha escluso la pertinenza dei principi sui vincoli conformativi, rilevando che la diminuzione di valore era stata calcolata avendo riguardo all’effettivo e legittimo uso del fondo e non a uno sfruttamento illecito. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. n. 327/2001
nell’espropriazione parziale deve essere indennizzata anche la diminuzione di valore della porzione residua del bene unitario, compensando l’intero pregiudizio subito dal proprietario
art. 44 d.P.R. n. 327/2001
regola l’indennizzo per danni da imposizione di servitù o per pregiudizi indiretti, ma non esclude che il deprezzamento del bene residuo del parzialmente espropriato sia indennizzabile nell’ambito dell’art. 33
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è configurabile solo se il fatto decisivo non sia stato effettivamente esaminato dal giudice di merito
art. 32 d.P.R. n. 327/2001
la determinazione dell’indennità tiene conto dei vincoli non espropriativi, ma tale regola non opera quando il deprezzamento è valutato sul fondamento dell’effettivo e legittimo uso del bene residuo
art. 822 c.c.
i fiumi e i torrenti appartengono al demanio pubblico necessario
art. 380-bis.1 c.p.c.
regola il procedimento camerale in Cassazione richiamato per la trattazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nell’espropriazione parziale il proprietario ha diritto a un’indennità che comprenda non solo il valore dell’area ablata, ma anche la diminuzione di valore subita dalla porzione residua, purché tale pregiudizio sia causalmente collegato all’ablazione e alla realizzazione dell’opera pubblica.
- Il criterio di quantificazione del deprezzamento della parte residua è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a sostituire una diversa valutazione del fatto.
- Il principio dell’integrale ristoro del pregiudizio da espropriazione parziale non consente di negare l’indennizzo alla parte direttamente espropriata solo perché il danno è stato causato anche dall’opera pubblica; il pregiudizio economico va compensato nel medesimo contesto applicativo dell’art. 33 del testo unico espropri.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto sia stato considerato dal giudice di merito, ancorché la parte contesti il peso probatorio o il criterio logico con cui esso è stato valorizzato.
- I vincoli conformativi e la naturale destinazione o conformazione del suolo non escludono l’indennizzabilità del deprezzamento se la stima è effettuata sull’effettivo e legittimo utilizzo del bene e non su un uso ipotetico illecito o incompatibile con l’assetto normativo vigente.
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