Cassazione Penale, Sentenza n. 18343/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Barbetta era stato condannato dalla Corte d'appello di Bari per il reato ex art. 455 c.p. (detenzione ai fini di immissione in circolazione di banconote contraffatte) in relazione al rinvenimento di un'unica banconota da 20 euro, falsa, nel cassetto di un mobile dell'abitazione condivisa con familiari. Il ricorso in Cassazione deduceva (1) insufficienza e carenza di motivazione circa l'attribuibilità al ricorrente della detenzione, la consapevolezza della falsità e la volontà di immettere la banconota in circolazione, atteso che la sola scoperta in un luogo comune non prova tali elementi; (2) omissione di valutare i presupposti per l'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. dato l'esiguo valore della banconota.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che per l'integrazione del reato previsto dall'art. 455 c.p. è necessario il dolo specifico (intento di mettere in circolazione la falsa moneta) desumibile da elementi sintomatici gravi e convergenti (es. numero e valore delle false monete, tempi tra ricezione e spendita, mancata giustificazione della provenienza). Nel caso di specie la corte territoriale non ha indicato gli elementi concreti da cui desumere l'attribuibilità, la conoscenza della falsità e la volontà di immettere in circolazione la banconota trovata in un mobile condiviso; pertanto la sentenza impugnata è stata annullata e il processo è stato rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello. Il secondo motivo (art. 131‑bis) è stato assorbito.
Norme richiamate
Il reato richiede il dolo specifico di detenzione della moneta falsa con l'intenzione di immetterla in circolazione; tale intento può essere desunto da elementi sintomatici, gravi e convergenti (numero/valore delle banconote, tempi di spendita, mancata spiegazione della provenienza, ecc.).
Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto quando ricorrono i requisiti di scarsa offensività e limitata pericolosità sociale del comportamento; qui la difesa aveva chiesto la sua applicazione a fronte dell'esiguo valore della banconota, ma la Corte di Cassazione ha assorbito il motivo ritenendo prima necessaria una corretta valutazione probatoria.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Consentiva alla difesa di censurare in Cassazione la motivazione della sentenza d'appello (insufficiente o carente valutazione degli elementi probatori). La Corte ha utilizzato tale rimedio per verificare l'adeguatezza della motivazione riguardo all'attribuzione della detenzione, alla consapevolezza della falsità e all'intento di mettere in circolazione.
Massime di principio
- Per contestare la detenzione di moneta falsa ai fini di immissione in circolazione occorre provare il dolo specifico: la semplice presenza di una banconota falsa in un luogo comune non è di per sé sufficiente.
- La prova del requisito psicologico (consapevolezza e volontà di spendita) può essere desunta solo da elementi sintomatici gravi e convergenti (numero e valore delle banconote, comportamenti di spendita, mancanza di una plausibile spiegazione della provenienza, accessi al luogo, ecc.).
- I giudici devono esplicitare e motivare gli elementi concreti che consentono di attribuire la detenzione e l'intento all'imputato; la mancanza di tale argomentazione determina l'annullamento per carenza istruttoria/motivazionale.
- In presenza di oggetti rinvenuti in luoghi condivisi, la valutazione dell'attribuibilità richiede una prova più robusta (collegamento diretto tra imputato e oggetto o elementi che escludano la disponibilità di terzi).
- Quando il valore della cosa contraffatta è esiguo, va comunque prima verificata compiutamente la sussistenza del reato; l'eventuale applicazione dell'art. 131‑bis per particolare tenuità del fatto è un ulteriore passo che presuppone una corretta valutazione della responsabilità penale.
- Per la difesa: fornire tempestive e credibili spiegazioni sulla provenienza della banconota e dimostrare l'assenza di fattori indicativi di spendita è strategico per escludere il dolo specifico.
- Per il pubblico ministero e i giudici: motivare sempre in modo puntuale la ricostruzione fattuale e indicare gli elementi sintomatici che, nella pluralità e convergenza, giustificano la conclusione di dolo specifico.
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