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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26692/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Maserati impugnava la sentenza della CTR che: a) aveva riconosciuto la deducibilità ai fini IRAP di pagamenti effettuati a favore delle controllate estere (Maserati West Europe e Maserati Deutschland), qualificati dall'Ufficio come oneri straordinari di gestione; b) aveva invece rigettato la domanda di detrazione IVA relativa a fatture per il distacco di personale, ritenendo che si fosse trattato di mero riaddebito di costo senza prestazioni di servizio ulteriori. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale contestando la qualificazione come ordinari dei citati pagamenti ai fini IRAP.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di Maserati riguardo all'IVA: ha richiamato la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia (causa C-94/19) secondo cui il distacco di personale costituisce, di regola, una prestazione di servizi imponibile quando sussista un corrispettivo, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo includa o meno un mark-up; pertanto la CTR aveva erroneamente escluso rilievo al mark-up. Ha inoltre accolto il ricorso dell'Agenzia avverso la qualificazione ai fini IRAP dei pagamenti alle controllate estere, ritenendo che la CTR non abbia adeguatamente verificato la natura straordinaria o ordinaria degli oneri alla luce dei criteri contabili e della fonte dell'onere, e che sia necessario un nuovo esame. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Emilia-Romagna in diversa composizione per nuovo esame anche sulle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 8 comma 35

    non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo

    la Corte di Cassazione, in linea con la Corte di Giustizia (C-94/19), interpreta la disposizione come disapplicabile quando il distacco costituisce una operazione economica con nesso di corrispettività tra servizio e somma ricevuta; la presenza di un mark-up non esclude automaticamente la rilevanza IVA

  • Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), art. 2 punto 1 e art. 9

    la disciplina comunitaria considera la messa a disposizione di personale una prestazione di servizi; tale prestazione è onerosa e imponibile se vi è corrispettivo, indipendentemente dalla remuneratività

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 3 e art. 19

    riflette nel diritto interno la definizione di prestazione di servizi e le regole nazionali IVA; secondo la Corte nazionale l'articolazione normativa va interpretata alla luce della giurisprudenza comunitaria

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5 comma 1

    la base imponibile IRAP delle società commerciali ... è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 del codice civile, con esclusione delle voci ...

    la determinazione della base IRAP si fonda sulla qualificazione contabile dei componenti di reddito secondo i criteri dei principi contabili; dunque la qualificazione di un costo come 'straordinario' dipende dalla provenienza e dalla connessione con l'attività ordinaria

  • d.lgs. 09/04/1991 n. 127 (recepimento IV Direttiva CEE)

    ai fini della qualificazione come straordinario si valuta se la fonte dell'onere sia estranea all'attività ordinaria: la natura transattiva o la finalità risarcitoria non sono automaticamente sufficienti a qualificare un onere come straordinario se esso rientra nell'ambito dell'attività d'impresa

  • Giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, causa C-94/19)

    ha affermato che il distacco di personale costituisce normalmente una prestazione di servizi imponibile quando esiste rapporto di corrispettività; ha quindi modificato l'orientamento interno che escludeva rilevanza IVA salvo rimborso dei soli costi

Massime di principio

  • Il distacco di personale tra società del gruppo va normalmente considerato una prestazione di servizi imponibile: rileva l'esistenza di un corrispettivo e non il fatto che il prezzo coincida esattamente con il costo del lavoro; la presenza di un mark-up non esclude la rilevanza IVA
  • Per escludere l'IVA occorre dimostrare che il pagamento costituisce un mero rimborso del costo (assenza di nesso corrispettivo) e che non vi è alcuna prestazione autonoma o condizione collegata al distacco
  • Nella qualificazione ai fini IRAP di pagamenti o indennizzi riconosciuti a controllate estere occorre valutare la fonte dell'onere e il suo collegamento con l'attività ordinaria: la natura transattiva o indennitaria non determina automaticamente natura straordinaria se il costo rientra nelle attività ordinarie o connesse
  • Il giudice deve compiere un accertamento motivato e contestuale della volontà negoziale delle parti, della funzione economica dell'operazione e della collocazione contabile secondo i principi di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione
  • In presenza di questioni rilevanti per il diritto comunitario (IVA) la giurisprudenza della Corte di Giustizia prevale e può richiedere la disapplicazione di interpretazioni nazionali anteriori

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