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Sentenza

Sentenza n. 12388/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - della determinazione della Dirigente della Divisione IX Radiodiffusione televisiva e sonora -Diritti d’uso - del MIMIT, comunicata il 5 maggio 2025, d’inammissibilità della richiesta formulata da Mediapason S.p.a. datata 24 marzo 2025, acquisita al protocollo MIMIT n. 10078 del 24 marzo 2025, di assegnazione della numerazione LCN 15; - della graduatoria definitiva adottata dal MIMIT all’esito della procedura indetta con il bando del 22 luglio 2021 per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) locali a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. 1 –Piemonte; - della graduatoria definitiva adottata dal MIMIT all’esito della procedura indetta con il bando del 22 novembre 2021 per l’attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre agli FSMA locali dell’area tecnica n. 1 – Piemonte; con condanna - all'adozione di ogni provvedimento consequenziale, ivi incluse la riformulazione delle graduatorie de quibus con esclusione della GRP Reti S.r.l. e la revoca dei benefici da questa conseguiti compresa l'assegnazione dell'LCN 15, includendo consequenzialmente la ricorrente nelle prime dieci emittenti collocate con assegnazione dell'LCN spettante incluso tra il 10 e il 19.

Giustizia amministrativa202514271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di assegnazione della numerazione LCN 15 e, connessamente, graduatorie definitive per la capacità trasmissiva e per la numerazione automatica dei canali degli FSMA locali dell’area tecnica Piemonte

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già promotrice di un ricorso giurisdizionale contro le graduatorie FSMA e LCN dell’area tecnica Piemonte, ha impugnato, mediante trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il successivo diniego ministeriale della richiesta di assegnazione della numerazione LCN 15. Ha dedotto che la società controinteressata avrebbe reso dichiarazioni non veritiere sui requisiti occupazionali, utilizzando dipendenti già dichiarati da altra società e ottenendo una duplicazione dei punteggi. Da ciò avrebbe dovuto derivare l’esclusione della controinteressata, la revoca dei benefici conseguiti e la riformulazione delle graduatorie. Sono stati dedotti violazione del d.P.R. n. 445/2000 e della lex specialis, difetto di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti, disparità di trattamento, sviamento e contraddittorietà. La ricorrente ha inoltre contestato la disciplina nazionale che limiterebbe la tutela alla forma risarcitoria, prospettando un contrasto con il diritto dell’Unione e chiedendo disapplicazione o rinvio pregiudiziale; ha infine formulato domande risarcitorie per danno emergente, lucro cessante e perdita di valore dell’asset aziendale, lamentando l’inerzia dell’amministrazione nell’esercizio dei poteri di verifica e autotutela. Il Ministero e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità per violazione del principio di alternatività, in quanto il nuovo ricorso riguardava atti connessi al medesimo rapporto sostanziale già sottoposto al TAR.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le censure sulla veridicità delle dichiarazioni, sulla legittimità delle graduatorie, sulla tutela risarcitoria o sull’autotutela. Il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale opera anche quando gli atti impugnati siano formalmente distinti, se appartengono a sequenze procedimentali connesse e riguardano obiettivamente il medesimo rapporto giuridico e il medesimo bene della vita. Ciò vale sia in caso di stretta presupposizione, sia quando l’atto successivo derivi dal precedente producendo un effetto viziante. Poiché la ricorrente aveva già impugnato in sede giurisdizionale le graduatorie FSMA e LCN e il successivo diniego di assegnazione della numerazione LCN 15 era strettamente connesso a quelle graduatorie, le ulteriori contestazioni avrebbero dovuto essere proposte mediante motivi aggiunti nel giudizio già pendente. La trasposizione del ricorso straordinario non sana l’inammissibilità originaria, poiché costituisce mera prosecuzione del rimedio straordinario. Il frazionamento avrebbe violato anche le esigenze di concentrazione delle impugnazioni, il giusto processo e l’economia processuale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 48 c.p.a.

    trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    La trasposizione determina la prosecuzione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario, senza sanare le cause originarie di inammissibilità.

  • art. 111 Cost.

    principio del giusto processo

    Il principio di alternatività e la concentrazione delle impugnazioni impediscono il frazionamento della tutela relativo al medesimo rapporto sostanziale.

  • d.P.R. n. 445/2000

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta non veridicità delle dichiarazioni sui requisiti occupazionali; la questione non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 1037, l. n. 205/2017

    Contestato dalla ricorrente in relazione ai limiti della tutela reintegratoria; la questione non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato per la domanda risarcitoria; la domanda non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il principio di alternatività tra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso giurisdizionale opera anche rispetto ad atti formalmente distinti, quando essi appartengano a sequenze procedimentali connesse e riguardino obiettivamente il medesimo rapporto giuridico e il medesimo bene della vita.
  • La regola dell’alternatività si applica sia nei casi di stretta presupposizione, in cui l’atto successivo costituisce conseguenza necessaria dell’atto precedente, sia nei casi di mera derivazione, quando il vizio dell’atto presupposto si rifletta sull’atto successivo.
  • Quando è già pendente un giudizio giurisdizionale relativo a un rapporto sostanziale, le contestazioni concernenti atti successivi o connessi devono essere proposte, ove consentito, mediante motivi aggiunti nel medesimo giudizio; non è ammessa la duplicazione di rimedi attraverso un autonomo ricorso straordinario.
  • La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale costituisce una mera prosecuzione del rimedio originario e non consente di sanare le cause di inammissibilità presenti al momento della sua proposizione.
  • La concentrazione delle impugnazioni e il divieto di frazionamento della tutela impediscono l’instaurazione di giudizi separati quando le censure siano riferibili al medesimo rapporto giuridico e allo stesso bene della vita.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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