Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 234/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per motivi di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 10 marzo 2026 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Mantova ha respinto la domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha ritenuto, in sede cautelare, che la domanda non presentasse sufficienti profili di fondatezza. Secondo l’orientamento richiamato dal Tribunale, benché non sia espressamente previsto uno specifico termine per chiedere la conversione del permesso stagionale, la domanda deve essere presentata entro la scadenza del titolo, oppure, al più tardi, entro sessanta giorni dalla scadenza, in applicazione della logica desumibile dall’art. 6, comma 1, e dall’art. 5, comma 9-bis, del d.lgs. 286/1998, nonché dalla circolare ministeriale n. 1695 del 29 febbraio 2024. Nel caso concreto, il permesso era scaduto il 17 aprile 2025, mentre la domanda di conversione era stata presentata il 27 giugno 2025, oltre il termine di tolleranza di sessanta giorni. Il TAR ha escluso che la modesta entità del ritardo potesse assumere rilievo, poiché ciò introdurrebbe una discrezionalità dell’Amministrazione e del giudice non prevista dalla normativa e suscettibile di generare incertezza e applicazioni arbitrarie.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di sufficienti profili di fondatezza del ricorso. Ha ritenuto decisiva la tardività della domanda di conversione rispetto alla scadenza del permesso: la richiesta era stata presentata oltre sessanta giorni dalla scadenza del titolo, termine considerato limite massimo di tolleranza. Il Tribunale ha inoltre escluso che il ritardo, anche se contenuto, potesse essere valutato discrezionalmente. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 1.000 euro, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base della valutazione sommaria propria della fase cautelare, il TAR ha respinto la domanda di sospensione.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale parametro sistematico per ritenere che la domanda di conversione del permesso stagionale debba essere presentata entro la scadenza del titolo, o comunque entro un termine ravvicinato.

  • art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale riferimento per il termine di sessanta giorni dalla scadenza del permesso, applicato dal TAR come termine massimo di tolleranza per la domanda di conversione.

  • Circolare ministeriale n. 1695 del 29 febbraio 2024

    Richiamata insieme alla disciplina dei rinnovi quale fonte amministrativa indicativa del termine massimo di sessanta giorni dalla scadenza del titolo.

Massime di principio

  • In assenza di una previsione espressa sul termine per la conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, la domanda deve essere presentata entro la scadenza del titolo o, al più tardi, entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo una lettura sistematica della disciplina dei permessi di soggiorno.
  • La presentazione della domanda di conversione oltre il termine massimo di sessanta giorni dalla scadenza del permesso stagionale impedisce, in sede cautelare, di ravvisare sufficienti profili di fondatezza della pretesa alla conversione.
  • La modesta entità del ritardo nella presentazione della domanda non consente di derogare al termine di sessanta giorni quando la normativa non attribuisca all’Amministrazione o al giudice un potere discrezionale di valutare e sanare il ritardo caso per caso.
  • Il termine per la richiesta di conversione deve essere interpretato in modo coerente con la funzione dei titoli di soggiorno per lavoro, evitando che la conversione di un permesso ormai scaduto consenta di regolarizzare soggiorni irregolari protratti per periodi significativi.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDecadenza e tardivitàTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.