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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10038/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una somma asseritamente dovuta in relazione a un rapporto di conto corrente. In appello il decreto era stato revocato per carenza di prova del credito, ritenendosi tardiva la produzione degli estratti/documenti relativi al rapporto bancario. Successivamente la società creditrice ha chiesto la revocazione della sentenza d'appello deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avesse erroneamente affermato la mancata produzione della documentazione, mentre essa era stata prodotta in primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni e nuovamente in appello. Ha inoltre denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che non vi fosse un effettivo accertamento sulla tardività della produzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha affermato che l'errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione della realtà o una svista materiale su un fatto decisivo non controverso, e non può coincidere con una contestazione dell'apprezzamento del materiale processuale. Nel caso concreto la sentenza revocanda non aveva ignorato la produzione documentale, ma l'aveva esaminata e qualificata come tardiva, sicché mancava il presupposto dell'errore revocatorio. Anche la censura di motivazione apparente è stata respinta, perché il percorso argomentativo della Corte d'appello rendeva comprensibili le ragioni della decisione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato come norma processuale invocata dalla ricorrente per dedurre la nullità della sentenza impugnata.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che afferma o suppone l'esistenza di un fatto decisivo escluso dagli atti, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato, purché non cada su un punto controverso e non si risolva in un errore di valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È stata evocata dalla ricorrente come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia supposto o escluso l'esistenza di un fatto in modo meramente percettivo, non quando abbia valutato quel fatto e lo abbia ritenuto tardivo, irrilevante o inammissibile.
  • Non è configurabile revocazione se la sentenza impugnata ha preso in esame il documento o il fatto dedotto dalla parte, ancorché ne abbia tratto conseguenze processuali sfavorevoli; in tal caso la doglianza investe la valutazione del materiale istruttorio, non un errore di percezione.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere la ratio decidendi; se il percorso argomentativo esplicita che il documento è stato considerato ma ritenuto tardivo, la censura è infondata.
  • La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione la valutazione di ammissibilità o tardività delle produzioni documentali compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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