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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11535/2020 del 15/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli dalla società, che, mediante un'agenzia investigativa, aveva accertato attività ritenute incompatibili con lo stato di malattia addotto a giustificazione dell'assenza. Il Tribunale di Novara aveva respinto la domanda e la Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 14 giugno 2018, aveva confermato tale decisione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, trattati congiuntamente. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 1175, 1375, 2110, 2119, 2697 e 2729 c.c. e la nullità della sentenza per motivazione apparente, contestando la conclusione secondo cui avrebbe dovuto astenersi da attività comportanti anche un minimo impegno fisico o sollecitazioni agli arti superiori, nonché la valutazione delle prove. Con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 61 e 437 c.p.c. e degli artt. 1175, 1375, 2106, 2110 e 2119 c.c., oltre alla nullità per motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale avesse affermato il rischio di pericolo o ritardo della guarigione senza un accertamento tecnico, nonostante la mancata ammissione della CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, e quindi il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione della Corte d'Appello fosse sostenuta da argomentazioni logiche e giuridiche non scalfite dalle censure. Le giustificazioni rese dal lavoratore, cui era stato attribuito valore confessorio e tale valore non era stato specificamente disconosciuto, potevano fondare anche presuntivamente la veridicità delle condotte contestate e l'inattendibilità dei testi. La censurabilità delle condotte non dipendeva dall'accertamento di un'effettiva incidenza successiva sulla guarigione, ma dalla loro potenziale idoneità a interferire con il processo di recupero; ciò giustificava anche la mancata ammissione della CTU. La scadenza del certificato medico il giorno precedente agli accertamenti non escludeva il dovere di correttezza e buona fede di astenersi da attività potenzialmente pregiudizievoli, quali caricare o scaricare legna, trasportare taniche o guidare un trattore. Il lavoratore è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 4.500 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    per cui il dovere di correttezza e buona fede doveva indurre il ricorrente ad astenersi da attività, come il carico e scarico della legna o il trasporto di taniche o anche la guida di un trattore, potenzialmente idonee a pregiudicare il recupero.

    Il dovere di correttezza impone al lavoratore assente per malattia di astenersi da attività potenzialmente idonee a pregiudicare il recupero.

  • art. 1375 c.c.

    per cui il dovere di correttezza e buona fede doveva indurre il ricorrente ad astenersi da attività, come il carico e scarico della legna o il trasporto di taniche o anche la guida di un trattore, potenzialmente idonee a pregiudicare il recupero.

    La buona fede nell'esecuzione del rapporto comporta, durante l'assenza per malattia, l'obbligo di non svolgere attività potenzialmente pregiudizievoli per il processo di guarigione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’idoneità delle condotte tenute dal ricorrente a porre in pericolo e a ritardare potenzialmente la guarigione in quanto lo stesso era tenuto ad astenersi dal compiere attività che potevano comportare un sia pur minimo impegno fisico o anche solo apprezzabili sollecitazioni agli arti superiori si rivela sostenuto da argomentazioni ineccepibili sul piano logico e giuridico

    La motivazione non è apparente quando espone argomentazioni logiche e giuridiche idonee a sostenere la valutazione circa la potenziale interferenza delle condotte con la guarigione.

  • art. 2697 c.c.

    il valore confessorio attribuito dalla Corte territoriale alle giustificazioni del ricorrente e qui non disconosciuto rilevino al fine di fondare, anche in via presuntiva, il giudizio sulla veridicità delle condotte addebitate e sull’inattendibilità dei testi

    La Corte ha ritenuto che le giustificazioni del lavoratore, cui era stato attribuito valore confessorio e tale valutazione non era stata disconosciuta, potessero concorrere a fondare anche presuntivamente l'accertamento delle condotte contestate.

  • art. 2729 c.c.

    il valore confessorio attribuito dalla Corte territoriale alle giustificazioni del ricorrente e qui non disconosciuto rilevino al fine di fondare, anche in via presuntiva, il giudizio sulla veridicità delle condotte addebitate e sull’inattendibilità dei testi

    La veridicità delle condotte contestate può essere desunta anche in via presuntiva dalle giustificazioni del lavoratore valutate come confessorie, insieme agli altri elementi considerati dal giudice di merito.

  • art. 61 c.p.c.

    la corretta considerazione per cui la censurabilità delle condotte non dipende dalla concreta e accertata incidenza ex post delle attività del lavoratore sul processo di guarigione bensì sulla loro potenziale idoneità ad interferire con tale processo valgano ad avvalorare la decisione di mancata ammissione della richiesta CTU

    L'accertamento tecnico non è necessario quando la decisione può fondarsi sulla potenziale idoneità delle attività a interferire con la guarigione, senza che occorra accertarne l'incidenza concreta ex post.

  • art. 2106 c.c.

    La Corte ritiene inammissibile il motivo che invoca tale disposizione, senza svolgere una specifica interpretazione dell'art. 2106 c.c.

    La disposizione è richiamata tra le norme oggetto di censura, ma la sentenza non ne formula una specifica interpretazione.

  • art. 2110 c.c.

    La Corte ritiene inammissibile il motivo che invoca tale disposizione, senza svolgere una specifica interpretazione dell'art. 2110 c.c.

    La disposizione è richiamata tra le norme oggetto di censura, ma la sentenza non ne formula una specifica interpretazione.

  • art. 2119 c.c.

    La Corte ritiene inammissibile il motivo che invoca tale disposizione, senza svolgere una specifica interpretazione dell'art. 2119 c.c.

    La disposizione è richiamata tra le norme oggetto di censura, ma la sentenza non ne formula una specifica interpretazione.

  • artt. 61 e 437 c.p.c.

    la corretta considerazione per cui la censurabilità delle condotte non dipende dalla concreta e accertata incidenza ex post delle attività del lavoratore sul processo di guarigione bensì sulla loro potenziale idoneità ad interferire con tale processo valgano ad avvalorare la decisione di mancata ammissione della richiesta CTU

    La mancata ammissione della CTU è stata ritenuta giustificata perché la rilevanza delle condotte dipendeva dalla loro potenziale idoneità a interferire con la guarigione, non dall'accertamento di un'incidenza effettiva successiva.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    La declaratoria d'inammissibilità comporta, ricorrendone i presupposti processuali, l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    La disposizione individua il contributo unificato di riferimento cui è pari l'ulteriore importo dovuto, se dovuto, in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Durante l'assenza dal lavoro per malattia, la condotta del dipendente può essere disciplinarmente censurabile per la sua potenziale idoneità a interferire con il processo di guarigione; non occorre provare che abbia concretamente prodotto, ex post, un ritardo o un pregiudizio alla guarigione.
  • Il dovere di correttezza e buona fede impone al lavoratore assente per malattia di astenersi da attività potenzialmente idonee a pregiudicare il recupero, anche quando sia cessato il periodo di riposo espressamente indicato nel certificato medico.
  • Le giustificazioni del lavoratore alle quali il giudice di merito abbia attribuito valore confessorio, se tale valutazione non è specificamente disconosciuta, possono concorrere anche in via presuntiva a fondare l'accertamento della veridicità delle condotte contestate e l'inattendibilità delle testimonianze contrarie.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può essere non necessaria quando la questione decisiva riguarda la potenziale idoneità della condotta a interferire con la guarigione e non la prova di un effetto concretamente verificatosi.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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