Cassazione Civile, Ordinanza n. 23850/2025 del 25/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un agente di commercio per l’anno d’imposta 2007, con recupero a tassazione di maggior reddito d’impresa ai fini IVA, IRAP e IRPEF. L’Ufficio aveva disconosciuto costi ritenuti non documentati e non inerenti, oltre a interessi passivi riferiti a un anno d’imposta diverso e interessi su un mutuo del quale il contribuente era solo fideiussore. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, riconoscendo la deducibilità dei soli costi fatturati da una società fornitrice fino a 3.000 euro; la CTR aveva poi parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio, confermando la deducibilità limitata a tale importo e rigettando l’appello incidentale del contribuente. In cassazione il contribuente deduceva sei motivi: nullità della sentenza per omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’avviso; violazione delle norme sulla motivazione dell’accertamento per contraddittorietà del contenuto dell’atto; mancata considerazione delle deduzioni presentate in sede di contraddittorio; violazione della disciplina sui costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti; omesso esame e motivazione apparente sul rigetto dell’appello incidentale relativo agli interessi passivi; violazione dell’onere della prova in materia IVA, sostenendo che fosse l’Amministrazione a dover provare le operazioni inesistenti.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il motivo sull’omessa pronuncia, perché la decisione di merito che confermava parzialmente la pretesa impositiva implicava il rigetto delle censure preliminari sull’atto; infondate le doglianze sulla presunta contraddittorietà della motivazione dell’avviso, osservando che l’Ufficio aveva negato la deducibilità per difetto di documentazione e non per carenza di inerenza, con quest’ultima richiamata solo in via consequenziale; infondata la censura sulla mancata valutazione del contraddittorio, poiché non era applicabile l’art. 12 dello Statuto del contribuente nel modo prospettato e, comunque, la motivazione dell’accertamento era sufficiente a rendere intellegibile la pretesa; infondata la doglianza sulla disciplina dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, perché la CTR aveva correttamente applicato il principio per cui il contribuente deve provare la diretta afferenza e l’effettività dei costi, riconoscendo solo 3.000 euro; infondato il motivo sulla motivazione del rigetto dell’appello incidentale, ritenuta invece effettiva e non meramente apparente; manifestamente infondata la censura sull’onere della prova, poiché in caso di operazioni oggettivamente inesistenti l’Amministrazione può provare anche per presunzioni, mentre il contribuente deve dimostrare l’effettività delle operazioni ai fini della detrazione IVA e della deduzione dei costi. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa scritta dell’intimata.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato per sostenere la doglianza di omessa pronuncia, ma la Corte esclude il vizio perché la decisione di merito implicava il rigetto della questione non espressamente trattata.
art. 132 c.p.c., n. 4
Richiamato insieme al vizio di motivazione; la Corte ritiene la motivazione della sentenza di merito non mancante né apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
Usato come parametro del minimo costituzionale della motivazione; la CTR lo supera con una motivazione sintetica ma effettiva.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato per la pretesa nullità della sentenza tributaria; la Corte ne esclude la violazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per i vizi di nullità della sentenza; il ricorso è ritenuto infondato sul punto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per le censure di violazione di legge in materia di motivazione dell’avviso, costi indeducibili e riparto dell’onere probatorio.
art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973
La Corte ritiene che l’avviso contenga motivazione sufficiente e non contraddittoria nei termini dedotti.
art. 56 d.P.R. 633/1972
Richiamato per la motivazione dell’accertamento IVA; la censura viene rigettata.
art. 12, L. 212/2000
L’obbligo di valutare le osservazioni del contribuente è riferito alle memorie presentate entro sessanta giorni dal PVC e non impone necessariamente l’esplicita confutazione nell’atto impositivo secondo la prospettazione del ricorrente.
d.lgs. 218/1997
È richiamato solo come sede del contraddittorio da adesione evocato dal contribuente; la Corte distingue tale fase da quella prevista dall’art. 12 dello Statuto.
art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993
Richiamato come disciplina dei costi da reato/operazioni inesistenti, poi coordinata con la modifica del 2012.
art. 8, commi 2 e 3, d.l. 16/2012 convertito in L. 44/2012
La Corte ribadisce che per le operazioni oggettivamente inesistenti non sono deducibili i costi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, con applicazione retroattiva se più favorevole.
art. 19 d.P.R. 633/1972
Richiamato dal ricorrente in tema di detrazione IVA; la Corte ribadisce che l’effettività dell’operazione va provata dal contribuente.
art. 54 d.P.R. 633/1972
Richiamato dal ricorrente con riferimento all’accertamento IVA; la censura è respinta.
art. 2697 c.c.
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare la frode anche per presunzioni, mentre il contribuente deve provare l’effettività delle operazioni per ottenere detrazione/deduzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Non integra omessa pronuncia la mancata espressa risposta su una questione preliminare quando la decisione di merito adottata è logicamente incompatibile con l’accoglimento di quella questione.
- L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto se il contribuente è posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente; non è necessario che l’atto confuti analiticamente ogni singola deduzione del contribuente, salvo specifiche previsioni normative.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni semplici; il contribuente, per ottenere detrazione IVA e deduzione dei costi, deve provare l’effettiva esistenza delle operazioni e il pagamento delle somme, non bastando la regolarità formale delle fatture o delle scritture contabili.
- Per i costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, la deducibilità va riconosciuta solo nei limiti in cui il contribuente dimostri la diretta afferenza del costo a beni o servizi effettivamente riferibili all’attività e la relativa effettività economica.
- Una motivazione sintetica, ma idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, supera il minimo costituzionale e non integra motivazione apparente.
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