Cassazione Penale, Ordinanza n. 25074/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico, non consentito in sede di legittimità e volto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per il reato di violazione di sigilli, contestando con un unico motivo un vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità penale. In particolare, ha lamentato che la decisione di merito non avesse correttamente valutato le emergenze probatorie. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano in larga parte riproduttive di quelle già esaminate e disattese nei gradi di merito, miravano a una nuova valutazione delle prove e non individuavano specifici travisamenti del materiale processuale; inoltre, ha ritenuto manifestamente infondata la censura, poiché la sentenza impugnata aveva accertato che l'imputata aveva proseguito nella costruzione di opere abusive pur essendo consapevole del vincolo derivante dall'apposizione dei sigilli.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della condanna confermata in appello; la decisione non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a registrare la conferma della responsabilità per il reato contestato.
Indicato come circostanza aggravante applicata alla fattispecie contestata e confermata dalla sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano in una mera riproposizione delle deduzioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle emergenze di fatto, salvo che si denunci specificamente un travisamento decisivo della prova.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando abbia affrontato in modo puntuale il dato fattuale decisivo e la censura si limiti a contrapporre una ricostruzione alternativa priva di specifica attinenza ai punti decisivi della decisione.
- La consapevole prosecuzione di opere abusive nonostante l'apposizione dei sigilli integra l'elemento fattuale rilevante ai fini della conferma della responsabilità per violazione di sigilli.
Come è indicizzato
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