Cassazione Penale, Sentenza n. 27735/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano in cassazione la sentenza del 30/11/2023 della Corte d'appello di Torino che confermava la condanna del Tribunale di Alessandria (7/01/2020) a 2 anni di reclusione e 516 euro di multa, con riqualificazione del fatto in ricettazione (art. 648 c.p.). I motivi dedotti contestano: 1) violazione dell'art. 521, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione per la presunta modifica non prevedibile del titolo di reato (mancata corrispondenza tra capo di imputazione e sentenza); 2) manifesta illogicità della motivazione circa la partecipazione concorsuale del Ciavarella (si sostiene che elementi probatori documenterebbero la sua estraneità); 3) erronea applicazione di art. 648 c.p. e mancata applicazione della fattispecie attenuata (tenuità) per il Ciavarella; 4) erronea applicazione dell'art. 99 c.p. e vizio motivazionale nella valutazione della recidiva per entrambi gli imputati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondate e/o aspecifiche le censure: la riqualificazione in ricettazione è stata considerata coerente con gli elementi emergenti già in primo grado e non ha pregiudicato il diritto di difesa; la valutazione della responsabilità concorsuale e la valutazione di fatto operata dalla Corte territoriale non appaiono illogiche né contraddittorie e, pertanto, non sindacabili in sede di legittimità; la mancata applicazione della fattispecie attenuata è stata motivata alla luce del valore non esiguo della merce; il riconoscimento della recidiva è stato ritenuto logicamente fondato sulle precedenti condotte. Per l'inammissibilità la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Il principio di corrispondenza tra contestazione e sentenza può ritenersi violato solo se vi è assoluta difformità tra accusa e statuizione in ragione degli elementi essenziali dei fatti; la riqualificazione è legittima se gli elementi essenziali della contestazione rimangono invariati e l'imputato ha avuto la possibilità di difendersi.
art. 648 cod. pen.
Il fatto è stato riqualificato in ricettazione in presenza di elementi che escludono il coinvolgimento degli imputati nel furto presupposto e indicano la disponibilità/occultamento di beni di provenienza illecita; la Corte ha escluso la fattispecie attenuata quando il valore dei beni non è particolarmente lieve.
art. 110 cod. pen.
È stata ritenuta la responsabilità concorrente dei soggetti nella commissione del reato di ricettazione; la determinazione del concorso è frutto di valutazioni probatorie di merito non sindacabili in cassazione se non manifestamente illogiche.
art. 99 cod. pen.
Il riconoscimento della recidiva è stato motivato con riferimento alla pluralità di delitti precedenti e alla progressione criminosa, ritenuta indicativa di pericolosità sociale ingravescente.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità dei ricorsi la Corte può condannare gli appellanti al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa, a una somma a titolo di ammenda (qui fissata in 3.000 euro).
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto in diversa fattispecie è ammissibile se gli elementi essenziali della contestazione restano invariati e l'imputato ha avuto la possibilità di difendersi; non costituisce automaticamente nullità per violazione dell'art. 521 c.p.p.
- Le censure generiche o aspecifiche sulla motivazione di merito sono normalmente dichiarate inammissibili: in Cassazione non si correggono valutazioni probatorie di fatto a meno che non emergano illogicità manifeste o contraddizioni insanabili.
- Per ottenere la qualificazione nella forma attenuata (tenuità) della ricettazione è necessario dimostrare che il valore dei beni sia particolarmente basso; la mera concessione di attenuanti generiche non implica automaticamente la tenuità del fatto.
- Il riconoscimento della recidiva può fondarsi su precedenti anche risalenti se la corte ritiene dimostrata una progressione criminosa; la motivazione deve comunque essere logica e coerente con le risultanze processuali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e può integrare profili di responsabilità che giustificano una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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