Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27735/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano in cassazione la sentenza del 30/11/2023 della Corte d'appello di Torino che confermava la condanna del Tribunale di Alessandria (7/01/2020) a 2 anni di reclusione e 516 euro di multa, con riqualificazione del fatto in ricettazione (art. 648 c.p.). I motivi dedotti contestano: 1) violazione dell'art. 521, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione per la presunta modifica non prevedibile del titolo di reato (mancata corrispondenza tra capo di imputazione e sentenza); 2) manifesta illogicità della motivazione circa la partecipazione concorsuale del Ciavarella (si sostiene che elementi probatori documenterebbero la sua estraneità); 3) erronea applicazione di art. 648 c.p. e mancata applicazione della fattispecie attenuata (tenuità) per il Ciavarella; 4) erronea applicazione dell'art. 99 c.p. e vizio motivazionale nella valutazione della recidiva per entrambi gli imputati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondate e/o aspecifiche le censure: la riqualificazione in ricettazione è stata considerata coerente con gli elementi emergenti già in primo grado e non ha pregiudicato il diritto di difesa; la valutazione della responsabilità concorsuale e la valutazione di fatto operata dalla Corte territoriale non appaiono illogiche né contraddittorie e, pertanto, non sindacabili in sede di legittimità; la mancata applicazione della fattispecie attenuata è stata motivata alla luce del valore non esiguo della merce; il riconoscimento della recidiva è stato ritenuto logicamente fondato sulle precedenti condotte. Per l'inammissibilità la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Il principio di corrispondenza tra contestazione e sentenza può ritenersi violato solo se vi è assoluta difformità tra accusa e statuizione in ragione degli elementi essenziali dei fatti; la riqualificazione è legittima se gli elementi essenziali della contestazione rimangono invariati e l'imputato ha avuto la possibilità di difendersi.

  • art. 648 cod. pen.

    Il fatto è stato riqualificato in ricettazione in presenza di elementi che escludono il coinvolgimento degli imputati nel furto presupposto e indicano la disponibilità/occultamento di beni di provenienza illecita; la Corte ha escluso la fattispecie attenuata quando il valore dei beni non è particolarmente lieve.

  • art. 110 cod. pen.

    È stata ritenuta la responsabilità concorrente dei soggetti nella commissione del reato di ricettazione; la determinazione del concorso è frutto di valutazioni probatorie di merito non sindacabili in cassazione se non manifestamente illogiche.

  • art. 99 cod. pen.

    Il riconoscimento della recidiva è stato motivato con riferimento alla pluralità di delitti precedenti e alla progressione criminosa, ritenuta indicativa di pericolosità sociale ingravescente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità dei ricorsi la Corte può condannare gli appellanti al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa, a una somma a titolo di ammenda (qui fissata in 3.000 euro).

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto in diversa fattispecie è ammissibile se gli elementi essenziali della contestazione restano invariati e l'imputato ha avuto la possibilità di difendersi; non costituisce automaticamente nullità per violazione dell'art. 521 c.p.p.
  • Le censure generiche o aspecifiche sulla motivazione di merito sono normalmente dichiarate inammissibili: in Cassazione non si correggono valutazioni probatorie di fatto a meno che non emergano illogicità manifeste o contraddizioni insanabili.
  • Per ottenere la qualificazione nella forma attenuata (tenuità) della ricettazione è necessario dimostrare che il valore dei beni sia particolarmente basso; la mera concessione di attenuanti generiche non implica automaticamente la tenuità del fatto.
  • Il riconoscimento della recidiva può fondarsi su precedenti anche risalenti se la corte ritiene dimostrata una progressione criminosa; la motivazione deve comunque essere logica e coerente con le risultanze processuali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e può integrare profili di responsabilità che giustificano una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.