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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28323/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda la confisca in fase esecutiva di beni e somme ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi del condannato, disposta dalla Corte di appello di Torino ai sensi della confisca allargata e di disposizioni speciali in materia di stupefacenti. Due soggetti hanno proposto ricorso: un terzo interessato, che rivendicava la titolarità e la lecita provenienza di una somma di euro 53.100,00 rinvenuta in una valigia custodita in una cantina di sua esclusiva disponibilità, e il condannato, che contestava la confisca di un bracciale, due orologi Rolex, somme di denaro contante e giacenze bancarie. Il terzo denunciava violazione di legge e vizi motivazionali sostenendo che non fosse stata dimostrata la disponibilità dei beni da parte del condannato e che la Corte avesse invertito l'onere probatorio, non valorizzando gli estratti conto, i prelievi pluriennali, i disinvestimenti e le modalità di custodia del denaro. Il condannato deduceva invece la violazione del giudicato e del ne bis in idem, assumendo che la sentenza di cognizione avesse già affrontato la confisca, escludendo quella allargata; lamentava inoltre erronea applicazione dei presupposti della confisca allargata, travisamento della prova, mancata ammissione di prova testimoniale sull'acquisto del bracciale e cattiva valutazione della documentazione relativa agli orologi e alle movimentazioni finanziarie, nonché eccesso di potere giurisdizionale del giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i ricorsi e li ha rigettati, confermando la decisione della Corte di appello che aveva mantenuto la confisca del bracciale tennis, di due orologi Rolex, del denaro contante rinvenuto e delle somme sul conto corrente del condannato, nonché la confisca della somma di euro 53.100,00 contestata dal terzo. La Corte ha escluso sia la dedotta preclusione da giudicato, sia l'eccesso di potere del giudice dell'esecuzione, osservando che nella fase di cognizione non vi era stato un espresso provvedimento sulla confisca allargata e che, in base alla giurisprudenza consolidata, tale misura può essere disposta anche in executivis se non già decisa nel merito. Ha inoltre ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse svolto un apprezzamento di fatto congruamente motivato, senza inversione dell'onere della prova, valutando in modo analitico la sproporzione tra beni e redditi e ritenendo non credibili o non sufficientemente supportate le giustificazioni offerte sui singoli beni e sulle disponibilità finanziarie. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 240-bis c.p.

    La confisca allargata può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione se non vi è già stato un espresso provvedimento del giudice della cognizione; essa opera come misura patrimoniale obbligatoria rispetto ai beni sproporzionati rispetto ai redditi leciti del condannato.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato come base normativa della confisca in materia di stupefacenti nel caso concreto.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato per la confisca diretta/per equivalente del profitto del reato-spia e per il collegamento con la vicenda di cognizione.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, contestata e ritenuta in sentenza definitiva.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice dei reati-fine in materia di stupefacenti per cui il condannato era stato ritenuto responsabile.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.

    Utilizzato dai ricorrenti come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, travisamento e vizi di motivazione.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per il provvedimento de plano e l'opposizione in sede esecutiva.

  • art. 676 c.p.p.

    Norma richiamata per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione in materia di confisca.

  • art. 648 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato e alla pretesa preclusione all'adozione della confisca allargata in executivis.

  • art. 649 c.p.p.

    Richiamato in tema di ne bis in idem sostanziale e preclusione del giudicato.

  • art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Invocato dal ricorrente a sostegno del divieto di doppio giudizio sul medesimo fatto.

  • art. 4 Protocollo addizionale n. 7 CEDU

    Invocato dal ricorrente in chiave di ne bis in idem convenzionale.

  • art. 240, comma 3, c.p.

    Richiamato dal terzo ricorrente per sostenere l'illegittimità della confisca di beni appartenenti a persona estranea al reato.

  • art. 183-quater disp. att. c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per censurare l'eccesso di potere giurisdizionale del giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • La confisca allargata può essere applicata anche nella fase esecutiva dal giudice dell'esecuzione, purché il giudice della cognizione non abbia già deciso in modo espresso sulla medesima misura; il mero silenzio della sentenza di merito non integra di per sé un giudicato preclusivo.
  • La confisca allargata, quale misura patrimoniale di sicurezza, non richiede il collegamento pertinenziale tra singolo bene e singolo reato, ma la verifica della sproporzione tra disponibilità patrimoniali e redditi leciti del condannato, alla luce di elementi fattuali e temporali riferibili ai reati-spia.
  • Nel procedimento di confisca allargata non vi è inversione automatica dell'onere della prova in danno del condannato o del terzo: il giudice deve prima accertare la sproporzione e poi valutare criticamente le allegazioni difensive e la documentazione prodotta, potendo disattenderle con motivazione logica e analitica.
  • Le censure di legittimità che si limitano a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella del giudice di merito non sono sufficienti a fondare un vizio di motivazione se il provvedimento impugnato contiene una ricostruzione coerente, specifica e non manifestamente illogica.
  • In sede esecutiva è legittima la valutazione unitaria di contesto che consideri l'uso dei luoghi, la provenienza delle somme, le movimentazioni finanziarie e la coerenza economica delle spiegazioni offerte, anche per escludere la titolarità o la lecita provenienza dedotte dal terzo.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoSpaccioSequestroImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiReati contro la fede pubblicaStupefacentiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiConfiscaNe bis in idem

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