Cassazione Penale, Sentenza n. 885/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva riformulato la qualificazione del fatto da riciclaggio aggravato (art. 648-bis) a riciclaggio semplice (art. 648) e rideterminato la pena. Il ricorrente deduceva: a) nullità della sentenza per mancata effettiva conoscenza del procedimento in presenza di irreperibilità e per omessa sospensione del processo ex art. 420-quater c.p.p.; b) illogicità e insufficiente motivazione per non aver ricondotto il fatto all'ipotesi lieve di cui al comma secondo dell'art. 648 e per non aver applicato la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio perché il reato ascritto è estinto per intervenuta prescrizione. Ha ritenuto che il primo motivo (nullità per omessa sospensione alla luce dell'irreperibilità) non fosse manifestamente infondato: la sentenza emessa nei confronti dell'imputato irreperibile senza la sospensione prevista integra una nullità assoluta (ai sensi e per gli effetti richiamati di art. 604, comma 5-bis c.p.p. e art. 420-quater c.p.p.). Poiché il ricorso non era inammissibile, si è instaurato il relativo rapporto processuale e la prescrizione ha continuato a decorrere, tenuto conto dei giorni di sospensione computati (differimenti e periodo COVID), fino alla estinzione del reato; conseguentemente la sentenza di merito è stata annullata senza rinvio per prescrizione.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
In primo grado il fatto era stato qualificato come riciclaggio aggravato ai sensi di questa norma; in appello la Corte ha ritenuto non sussistente l'aggravante e ha riqualificato il fatto ex art. 648.
art. 648 cod. pen.
Norma base del reato di riciclaggio: la Corte d'appello ha inquadrato il fatto in tale ipotesi semplice; il ricorrente contestava che si trattasse invece dell'ipotesi lieve prevista dal comma secondo, che il giudice di merito aveva ritenuto non applicabile.
art. 131-bis cod. pen.
Prevede la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; il ricorrente sosteneva che avrebbe dovuto essere applicata nell'ipotesi lieve di riciclaggio, argomentazione ritenuta manifestamente infondata dalla Procura Generale e non accolta come autonoma ragione decisiva dalla Cassazione.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di sospendere il processo quando emerga la condizione di irreperibilità dell'imputato; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mancata sospensione integra una nullità assoluta della sentenza.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma in tema di notificazioni e delle modalità rese al difensore: richiamata dal ricorrente per dire che le notifiche successive erano state eseguite presso il difensore d'ufficio dopo la declaratoria di irreperibilità.
art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Richiamata dalla giurisprudenza e dalla decisione per affermare che la sentenza pronunciata nei confronti dell'imputato irreperibile, senza la sospensione prevista, è affetta da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del processo.
DL 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Citato in relazione alla trasmissione agli atti della requisitoria scritta del Procuratore Generale; non inciso direttamente sulla decisione sostanziale, ma sul procedimento di trasmissione delle conclusioni dell'Ufficio.
Massime di principio
- La condizione di irreperibilità dell'imputato impone la sospensione del processo ex art. 420-quater c.p.p.; la mancata sospensione rende la sentenza nulla in modo assoluto e la nullità è rilevabile in ogni stato e grado.
- La nullità assoluta derivante da omessa sospensione non è "manifestamente infondata" se adeguatamente dedotta; pertanto ricorsi che pongono tale questione non vanno automaticamente dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza.
- La proposizione di un ricorso non manifestamente inammissibile instaura il rapporto processuale con la Corte di legittimità; ciò influisce sul decorso della prescrizione: bisogna sempre calcolare i termini tenendo conto delle sospensioni e dei differimenti intervenuti (es. impedimenti dell'imputato, del difensore, misure legate all'emergenza COVID).
- Se, al momento della decisione di legittimità, è intervenuta la prescrizione del reato, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
- Nelle impugnazioni che deducono vizi di motivazione occorre verificare se le censure sono realmente contrastate dagli atti; se non lo sono, la questione merita esame di merito e non una declaratoria sommaria di inammissibilità.
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