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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 885/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva riformulato la qualificazione del fatto da riciclaggio aggravato (art. 648-bis) a riciclaggio semplice (art. 648) e rideterminato la pena. Il ricorrente deduceva: a) nullità della sentenza per mancata effettiva conoscenza del procedimento in presenza di irreperibilità e per omessa sospensione del processo ex art. 420-quater c.p.p.; b) illogicità e insufficiente motivazione per non aver ricondotto il fatto all'ipotesi lieve di cui al comma secondo dell'art. 648 e per non aver applicato la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio perché il reato ascritto è estinto per intervenuta prescrizione. Ha ritenuto che il primo motivo (nullità per omessa sospensione alla luce dell'irreperibilità) non fosse manifestamente infondato: la sentenza emessa nei confronti dell'imputato irreperibile senza la sospensione prevista integra una nullità assoluta (ai sensi e per gli effetti richiamati di art. 604, comma 5-bis c.p.p. e art. 420-quater c.p.p.). Poiché il ricorso non era inammissibile, si è instaurato il relativo rapporto processuale e la prescrizione ha continuato a decorrere, tenuto conto dei giorni di sospensione computati (differimenti e periodo COVID), fino alla estinzione del reato; conseguentemente la sentenza di merito è stata annullata senza rinvio per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    In primo grado il fatto era stato qualificato come riciclaggio aggravato ai sensi di questa norma; in appello la Corte ha ritenuto non sussistente l'aggravante e ha riqualificato il fatto ex art. 648.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma base del reato di riciclaggio: la Corte d'appello ha inquadrato il fatto in tale ipotesi semplice; il ricorrente contestava che si trattasse invece dell'ipotesi lieve prevista dal comma secondo, che il giudice di merito aveva ritenuto non applicabile.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; il ricorrente sosteneva che avrebbe dovuto essere applicata nell'ipotesi lieve di riciclaggio, argomentazione ritenuta manifestamente infondata dalla Procura Generale e non accolta come autonoma ragione decisiva dalla Cassazione.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di sospendere il processo quando emerga la condizione di irreperibilità dell'imputato; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mancata sospensione integra una nullità assoluta della sentenza.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma in tema di notificazioni e delle modalità rese al difensore: richiamata dal ricorrente per dire che le notifiche successive erano state eseguite presso il difensore d'ufficio dopo la declaratoria di irreperibilità.

  • art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Richiamata dalla giurisprudenza e dalla decisione per affermare che la sentenza pronunciata nei confronti dell'imputato irreperibile, senza la sospensione prevista, è affetta da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del processo.

  • DL 137/2020, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Citato in relazione alla trasmissione agli atti della requisitoria scritta del Procuratore Generale; non inciso direttamente sulla decisione sostanziale, ma sul procedimento di trasmissione delle conclusioni dell'Ufficio.

Massime di principio

  • La condizione di irreperibilità dell'imputato impone la sospensione del processo ex art. 420-quater c.p.p.; la mancata sospensione rende la sentenza nulla in modo assoluto e la nullità è rilevabile in ogni stato e grado.
  • La nullità assoluta derivante da omessa sospensione non è "manifestamente infondata" se adeguatamente dedotta; pertanto ricorsi che pongono tale questione non vanno automaticamente dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza.
  • La proposizione di un ricorso non manifestamente inammissibile instaura il rapporto processuale con la Corte di legittimità; ciò influisce sul decorso della prescrizione: bisogna sempre calcolare i termini tenendo conto delle sospensioni e dei differimenti intervenuti (es. impedimenti dell'imputato, del difensore, misure legate all'emergenza COVID).
  • Se, al momento della decisione di legittimità, è intervenuta la prescrizione del reato, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
  • Nelle impugnazioni che deducono vizi di motivazione occorre verificare se le censure sono realmente contrastate dagli atti; se non lo sono, la questione merita esame di merito e non una declaratoria sommaria di inammissibilità.

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