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Sentenza

Sentenza n. 3149/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Benevento n. 594/2024, pubblicata il 20/3/2024, che ha rigettato l’opposizione proposta dal Comune di Ceppaloni contro il decreto ingiuntivo n. 305/2020.

Giustizia amministrativa202500490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. Le spese sono state dichiarate irripetibili nei confronti del Comune non costituito, in conformità alla richiesta della ricorrente di integrale compensazione.

TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale ordinario di Benevento n. 594/2024, relativa all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 305/2020

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale ordinario di Benevento che aveva rigettato l'opposizione del Comune al decreto ingiuntivo, chiedendo il pagamento complessivo di 151.973,55 euro per capitale, compensi professionali e spese. Il Comune, cui il ricorso era stato notificato, non si è costituito. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando che le parti avevano raggiunto un accordo di bonario componimento.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio, dichiarata dal giudice con sentenza.

  • art. 84 c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina della rinuncia al ricorso e dell'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso nel giudizio amministrativo, quando ritualmente manifestata, consente al giudice di dichiarare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • In presenza di un accordo di bonario componimento intervenuto tra le parti e della rinuncia al ricorso, il giudice prende atto della rinuncia e non procede all'esame del merito della domanda di ottemperanza.
  • Le spese possono essere dichiarate irripetibili nei confronti dell'amministrazione non costituita, qualora tale regolazione sia richiesta dalla parte ricorrente e sussistano valide ragioni per la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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