Cassazione Penale, Sentenza n. 43682/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione per il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna: la Procura generale contestava che la Corte d'appello aveva escluso la rilevanza penale di alcune condotte richiamando la novella introdotta dalla legge n. 120/2020 (conversione del d.l. n. 76/2020) e non aveva tenuto conto che il capo d'imputazione conteneva anche l'accusa di abusi edilizi (fabbricato adibito a cucina e sala riunioni costruito senza autorizzazione) che, a detta della Procura, costituivano autonomo e ulteriore fatto costitutivo dell'abuso d'ufficio e non erano coperti dalla novella normativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso della Procura generale inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di primo grado aveva fondato la condanna su un unico fatto materiale (l'uso sine titulo degli spazi pubblici in violazione del regolamento comunale) e aveva valutato l'abuso edilizio solo come elemento argomentativo a supporto del dolo, non come autonoma fattispecie offensiva. Poiché la Procura non aveva proposto gravame contro la decisione di primo grado nella parte in cui questa aveva limitato il perimetro oggettivo del reato, non poteva ora tentare in Cassazione di ampliare l'oggetto del giudizio o recuperare profili di responsabilità ormai coperti dal giudicato progressivo. Di conseguenza l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello per il capo relativo all'abuso di ufficio resta efficace.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; non oggetto di specifica interpretazione nella motivazione di legittimità
art. 323 cod. pen.
La Corte territoriale ha ritenuto che la novella normativa (legge n. 120/2020) ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 escludendo dal novero delle condotte sanzionabili la mera violazione di disposizioni regolamentari; la Cassazione ha valutato la correttezza del ragionamento ma ha dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni processuali
art. 353-bis cod. pen.
La Corte d'appello aveva ritenuto che la contestazione non sussisteva rispetto a tale capo; la Cassazione non ha riformato tale valutazione
legge n. 120 del 2020 (conversione del d.l. n. 76/2020)
Considerata dalla Corte d'appello come fonte di 'abolitio criminis' rispetto alle violazioni di regolamenti comunali in relazione all'art. 323; ha indotto la esclusione della rilevanza penale di alcune condotte originariamente contestate
Massime di principio
- Se una legge successiva restringe l'ambito di una fattispecie penale (abolitio criminis o depenalizzazione di specifiche condotte), le condotte espunte devono essere valutate alla stregua della nuova normativa e possono determinare l'assoluzione.
- La Procura che intende contrastare una sentenza di primo grado deve proporre appello nei termini e nella misura in cui vuole contestare il perimetro oggettivo dei fatti: non è possibile, in sede di legittimità, recuperare profili di responsabilità che non siano stati oggetto di impugnazione o che siano coperti dal giudicato progressivo.
- Quando il giudice di primo grado valorizza una certa condotta (es. abuso edilizio) solo come argomento per provare il dolo relativo ad un'altra condotta e non come autonoma fonte di responsabilità, la possibilità di contestarne separatamente la rilevanza penale richiede che la pubblica accusa abbia chiaramente separato e impugnato tali capi di imputazione nei gradi successivi.
- I giudici d'appello non possono estendere la responsabilità degli imputati al di là del fatto oggettivamente apprezzato dal primo giudice in assenza di doglianze specifiche e tempestive da parte della Procura.
- In presenza di un'imputazione articolata su più contegni, è fondamentale che l'atto di accusa sia chiaro circa la loro autonomia o eventuale continuazione; diversamente rischia di crearsi un confine processuale che impedisce la rimodulazione del capo d'imputazione in sede di gravame.
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