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Sentenza

Sentenza n. 1417/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 2164/2024, depositata e resa pubblica il 21.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 9059/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.03.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.06.2025

Giustizia amministrativa202503275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accertato il diritto della docente a beneficiare della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici, per complessivi € 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per cinque anni scolastici, per complessivi € 2.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 26 marzo 2024 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di adempimento. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione del giudicato, al pagamento delle somme dovute, oltre accessori, nonché la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di astreintes.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, in quanto proposta per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; ha inoltre accertato il rispetto dei termini processuali e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l'amministrazione non ha dimostrato l'adempimento, il giudice ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato, sin d'ora e senza compenso, quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere, se necessario, allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa giustificare l'inottemperanza. È stata invece respinta la richiesta di astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La norma consente di esperire il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; il termine è stato ritenuto decorso nel caso concreto.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dalla sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione integrale dell'obbligo e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Se il termine temporale previsto dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico è ormai decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante erogazione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione di un giudicato recante un obbligo pecuniario a carico della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La nomina del commissario ad acta non comporta automaticamente l'applicazione di una penalità di mora: le astreintes possono essere negate quando, alla luce delle circostanze concrete, la loro applicazione non sia ritenuta equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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