Sentenza n. 990/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia - Sez. Lavoro, 7 novembre 2025 n. 247.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 7 novembre 2025, n. 247, relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, n. 247 del 7 novembre 2025, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 4.755,16 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute. L'amministrazione non ha contestato nel merito la pretesa e non ha dato esecuzione al titolo esecutivo, nonostante fosse decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario mediante il pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute e l'accredito della somma relativa alle annualità oggetto del giudizio entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli un termine di trenta giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta di parte, è stata inoltre applicata una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a euro 10 per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni, il creditore può agire per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In presenza di una richiesta di parte e dell'inottemperanza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando l'amministrazione non esegue una sentenza esecutiva, il cui termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo previsto per i pagamenti a carico delle pubbliche amministrazioni sia inutilmente decorso.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine determinato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione.
- Su richiesta della parte e in presenza dei relativi presupposti, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola per ogni giorno di ritardo fino all'esecuzione del giudicato o all'insediamento del commissario ad acta.
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