Cassazione Penale, Sentenza n. 8766/2022 del 15/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Calcagnile ha impugnato l'ordinanza del 17/05/2021 che ha rigettato il suo incidente di esecuzione avverso l'ordine di esecuzione per la carcerazione conseguente alla condanna irrevocabile del 9/03/2021. Il motivo principale del ricorso in cassazione è che il giudice dell'esecuzione non avrebbe determinato che le condotte di peculato erano state commesse in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 9/1/2019, n.3; se così fosse, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.32/2020 sarebbe applicabile la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art.656, comma 5, c.p.p. L'imputazione indicava le condotte come commesse rispettivamente "in data antecedente e prossima dal 22/08/2019" e "in data antecedente e prossima dal 26/03/2019", mentre il ricorrente sosteneva che l'appropriazione delle somme riguardava annualità 2017 e 2018 e che le ricevute emesse in seguito servivano solo a giustificare retroattivamente l'operato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto legittima la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui le espressioni di rubricazione collocano la consumazione dei reati in momenti successivi al 31/01/2019, data di efficacia della disciplina novellata, e ha affermato che il giudice dell'esecuzione poteva esaminare il contenuto della sentenza e gli atti del procedimento per ricavare elementi utili alla determinazione del tempus commissi delicti. Il ricorrente non ha prodotto alcuna prova documentale che dimostrasse una collocazione cronologica anteriore al 31/01/2019, limitandosi ad argomentazioni logiche e indiziarie prive di riscontro; pertanto la decisione non è risultata manifestamente illogica né contraddittoria. In conseguenza del rigetto, Calcagnile è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (modifica dell'art. 4‑bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)
La modifica ha reso preclusa la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, tra l'altro, per i reati di peculato consumati a far data dal 31/01/2019; la determinazione della data di commissione è quindi rilevante per verificare l'applicabilità della sospensione.
Sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2020
La decisione della Corte ha effetti interpretativi rispetto alla novellazione della disciplina carceraria, confermando che la sospensione è preclusa per reati consumati dalla data di efficacia della legge modificativa.
Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che regola la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione; la sua applicabilità dipende dalla data di consumazione del reato rispetto alle modifiche normative sopravvenute.
Art. 4‑bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
Riferimento alla norma detentiva interessata dalla modifica normativa cui si collega la conseguenza sulla sospensione della carcerazione.
Artt. 444 e ss., cod. proc. pen.
La sentenza di condanna del GIP è stata resa ai sensi di tali articoli (procedure di giudizio abbreviato/stragiudiziale); il contenuto della sentenza e degli atti di quel procedimento sono utilizzabili dal giudice dell'esecuzione per ricavare elementi temporali rilevanti.
Art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Disciplina la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte nel dispositivo.
Massime di principio
- In sede esecutiva non è generalmente consentito modificare la data del fatto già accertata con sentenza irrevocabile; tuttavia, se la rubricazione è generica e la sentenza non specifica il tempus commissi delicti, il giudice dell'esecuzione può esaminare la sentenza e gli atti per ricavare elementi utili a determinarlo.
- Chi chiede l'accertamento incidentale e la retrodatazione del fatto (per beneficiare di una disciplina più favorevole) ha l'onere di fornire elementi di prova concreti e documentali; semplici argomentazioni logiche o indizi non sono sufficienti.
- Se il mutamento normativo incide sulla sospensione dell'esecuzione, rileva la data di consumazione effettiva del reato: posizioni temporali vaghe e formule come "anteriore e prossima" non bastano, di per sé, a dimostrare la sussistenza della condizione favorevole al ricorrente.
- La valutazione del giudice dell'esecuzione, purché non manifestamente illogica o contraddittoria e fondata sugli atti, è resistente a censure in sede di legittimità.
- In caso di rigetto del ricorso in materia esecutiva, è prassi consolidata l'addebitamento delle spese processuali al ricorrente ai sensi dell'art.616 c.p.p.
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