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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8766/2022 del 15/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Calcagnile ha impugnato l'ordinanza del 17/05/2021 che ha rigettato il suo incidente di esecuzione avverso l'ordine di esecuzione per la carcerazione conseguente alla condanna irrevocabile del 9/03/2021. Il motivo principale del ricorso in cassazione è che il giudice dell'esecuzione non avrebbe determinato che le condotte di peculato erano state commesse in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 9/1/2019, n.3; se così fosse, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.32/2020 sarebbe applicabile la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art.656, comma 5, c.p.p. L'imputazione indicava le condotte come commesse rispettivamente "in data antecedente e prossima dal 22/08/2019" e "in data antecedente e prossima dal 26/03/2019", mentre il ricorrente sosteneva che l'appropriazione delle somme riguardava annualità 2017 e 2018 e che le ricevute emesse in seguito servivano solo a giustificare retroattivamente l'operato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto legittima la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui le espressioni di rubricazione collocano la consumazione dei reati in momenti successivi al 31/01/2019, data di efficacia della disciplina novellata, e ha affermato che il giudice dell'esecuzione poteva esaminare il contenuto della sentenza e gli atti del procedimento per ricavare elementi utili alla determinazione del tempus commissi delicti. Il ricorrente non ha prodotto alcuna prova documentale che dimostrasse una collocazione cronologica anteriore al 31/01/2019, limitandosi ad argomentazioni logiche e indiziarie prive di riscontro; pertanto la decisione non è risultata manifestamente illogica né contraddittoria. In conseguenza del rigetto, Calcagnile è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (modifica dell'art. 4‑bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

    La modifica ha reso preclusa la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, tra l'altro, per i reati di peculato consumati a far data dal 31/01/2019; la determinazione della data di commissione è quindi rilevante per verificare l'applicabilità della sospensione.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2020

    La decisione della Corte ha effetti interpretativi rispetto alla novellazione della disciplina carceraria, confermando che la sospensione è preclusa per reati consumati dalla data di efficacia della legge modificativa.

  • Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma che regola la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione; la sua applicabilità dipende dalla data di consumazione del reato rispetto alle modifiche normative sopravvenute.

  • Art. 4‑bis, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Riferimento alla norma detentiva interessata dalla modifica normativa cui si collega la conseguenza sulla sospensione della carcerazione.

  • Artt. 444 e ss., cod. proc. pen.

    La sentenza di condanna del GIP è stata resa ai sensi di tali articoli (procedure di giudizio abbreviato/stragiudiziale); il contenuto della sentenza e degli atti di quel procedimento sono utilizzabili dal giudice dell'esecuzione per ricavare elementi temporali rilevanti.

  • Art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    Disciplina la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte nel dispositivo.

Massime di principio

  • In sede esecutiva non è generalmente consentito modificare la data del fatto già accertata con sentenza irrevocabile; tuttavia, se la rubricazione è generica e la sentenza non specifica il tempus commissi delicti, il giudice dell'esecuzione può esaminare la sentenza e gli atti per ricavare elementi utili a determinarlo.
  • Chi chiede l'accertamento incidentale e la retrodatazione del fatto (per beneficiare di una disciplina più favorevole) ha l'onere di fornire elementi di prova concreti e documentali; semplici argomentazioni logiche o indizi non sono sufficienti.
  • Se il mutamento normativo incide sulla sospensione dell'esecuzione, rileva la data di consumazione effettiva del reato: posizioni temporali vaghe e formule come "anteriore e prossima" non bastano, di per sé, a dimostrare la sussistenza della condizione favorevole al ricorrente.
  • La valutazione del giudice dell'esecuzione, purché non manifestamente illogica o contraddittoria e fondata sugli atti, è resistente a censure in sede di legittimità.
  • In caso di rigetto del ricorso in materia esecutiva, è prassi consolidata l'addebitamento delle spese processuali al ricorrente ai sensi dell'art.616 c.p.p.

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