Sentenza n. 373/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari - del Progetto di vita personalizzato prot. -OMISSIS-, predisposto dall'Asl Avellino in favore del minore sopra individuato, contenente l'indicazione di 18 ore settimanali di trattamento ABA, comprensivo di 4 ore mensili di parent training e di 2 ore mensili di supervisione, per la durata di un anno, anziché di 30 ore settimanali di terapia ABA, oltre un'ora settimanale di parent training e 3 ore mensili di supervisione da parte dell'analista del comportamento certificato per i prossimi quattro anni; - della delibera dell’ASL Avellino n. -OMISSIS- e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi, in quanto atto presupposto nella parte in cui limita il monte ore di terapia ABA domiciliare e nei contesti di vita in base alle fasce di età; - del PDTA approvato con DGRC n.131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; e PER L'ACCERTAMENTO del diritto del minore a ricevere, a carico del SSN per il tramite dell'ASL di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 30 settimana, comprensive di 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora alla settimana di parent training per i prossimi quattro anni; nonché PER LA CONDANNA della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo ABA in favore del minore per un numero di ore non inferiore a 30 settimana, comprensive di 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora alla settimana di parent training per i prossimi quattro anni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto riabilitativo individuale e progetto di vita personalizzato dell'ASL Avellino, limitativi del trattamento ABA a 18 ore settimanali per un anno, nonché atti regionali e aziendali presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la previsione di sole 18 ore settimanali di trattamento ABA, comprensive di parent training e supervisione, chiedendo almeno 30 ore settimanali per quattro anni, oltre a specifiche attività di supervisione e parent training. Hanno dedotto l'inadeguatezza del trattamento rispetto all'età del minore, alla diagnosi di disturbo dello spettro autistico di livello 3, alla gravità della condizione e alle comorbidità indicate; l'omessa considerazione dell'assenza di miglioramenti conseguiti con le ore già praticate; l'illogicità della determinazione rispetto al quadro clinico risultante dagli atti; l'illegittimità della delibera aziendale nella parte in cui prevedeva trattamenti generalizzati e predeterminati per fasce d'età; nonché l'illegittimità del PDTA regionale per la previsione di limiti orari. L'ASL ha sostenuto la conformità del trattamento alle linee guida e agli atti regionali e ha chiesto una CTU medico-legale; la Regione ha chiesto il rigetto delle censure rivolte contro i propri atti. Il Collegio ha disposto CTU, che ha accertato l'insufficienza delle 18 ore e l'appropriatezza di un trattamento ABA intensivo di almeno 25 ore settimanali, con coinvolgimento dei genitori, parent training e supervisione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha respinto l'impugnazione della DGRC n. 131/2021 e del relativo PDTA, rilevando che la successiva modifica regionale ha attribuito ai parametri orari carattere orientativo e derogabile, imponendo una valutazione clinica caso-specifica e una motivazione adeguata in caso di scostamento. Ha inoltre respinto l'impugnazione della precedente delibera ASL, in quanto superata da una successiva disciplina aziendale. Ha invece annullato il PRI impugnato, ritenendo insufficienti le 18 ore settimanali sulla base della CTU e della specifica gravità del quadro clinico. Ha ordinato all'ASL di garantire per un anno, dalla comunicazione o notificazione della sentenza, 25 ore settimanali di intervento ABA diretto, 2 ore settimanali di parent training e 3 ore mensili di supervisione per formazione e coordinamento del team. Dopo il primo semestre l'ASL può modificare le prestazioni, in aumento o diminuzione, solo sulla base di istruttoria concreta e specifica, visite specialistiche, test valutativi e analisi dei resoconti di supervisione. Alla scadenza annuale dovrà procedere a nuova valutazione e motivare puntualmente ogni variazione, senza automatismi e tenendo conto della situazione individuale, delle ore erogate, degli obiettivi raggiunti e di quelli ancora da conseguire. L'ASL è stata condannata alle spese di lite e agli oneri della CTU; le spese tra i ricorrenti e la Regione sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Il trattamento ABA rientra nei livelli essenziali di assistenza, secondo il quadro richiamato dal giudice e la giurisprudenza del Consiglio di Stato.
artt. 25, 26, 27 e 32 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Le prestazioni di assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo, alle persone con disturbi mentali e alle persone con disabilità rientrano nei LEA.
art. 65, comma 2, c.p.a.
La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione è sempre adottata dal collegio.
La valutazione sulla necessità della CTU non può essere rimessa al giudice monocratico cautelare, quando occorre un approfondimento diagnostico rilevante per la decisione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nella riproduzione e diffusione della sentenza.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali identificativi.
Massime di principio
- Il trattamento ABA destinato a minori con disturbo dello spettro autistico rientra nei livelli essenziali di assistenza e deve essere assicurato dal Servizio sanitario nazionale, anche mediante modalità indirette quando necessarie a garantire l'effettività della prestazione.
- I parametri orari previsti da un PDTA regionale per il trattamento dell'autismo hanno carattere orientativo e derogabile quando la disciplina regionale impone una valutazione clinica individualizzata; l'ASL deve motivare adeguatamente ogni scostamento dal monte ore di riferimento.
- La quantificazione delle ore di trattamento ABA deve essere calibrata sulle condizioni concrete del paziente, considerando gravità della diagnosi, età, comorbidità, risultati del trattamento, obiettivi terapeutici e contesti di vita, senza applicare automatismi basati esclusivamente su fasce d'età.
- Una riduzione o variazione delle ore di trattamento sanitario già riconosciute è legittima solo se preceduta da un'istruttoria concreta, comprendente valutazioni specialistiche, test appropriati e analisi dei resoconti terapeutici e di supervisione, con motivazione puntuale sulle ragioni della modifica.
- Quando una consulenza tecnica accerta l'insufficienza del trattamento sanitario previsto dall'amministrazione, il giudice può annullare il progetto individuale e ordinare l'erogazione di un trattamento quantitativamente e qualitativamente determinato, fissandone una durata temporanea e imponendo successive rivalutazioni cliniche motivate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 456/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 457/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 458/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 459/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 460/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 461/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →