Sentenza del 19/01/2018 n. 288 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Successioni e donazioni - Dichiarazione correttiva - Proposizione - Termini - Inesistenza - Effetti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, in materia di imposta di successione, non esiste un termine entro il quale il contribuente debba necessariamente presentare una dichiarazione correttiva o rettificativa. Di conseguenza, l'errore dichiarativo può essere accertato anche nel giudizio tributario e può condurre all'annullamento o alla riduzione della pretesa fiscale ritenuta infondata. Il principio è richiamato da Cass. n. 2229/2015.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di presentare una dichiarazione correttiva o rettificativa in materia di imposta di successione oltre un eventuale termine decadenziale. Il contribuente sosteneva che l'errore contenuto nella dichiarazione potesse essere fatto valere anche in sede giudiziale, per dimostrare l'infondatezza della pretesa tributaria, non essendo previsto uno specifico termine per proporre la dichiarazione correttiva.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni
La disciplina non stabilisce un termine decadenziale specifico per la presentazione di una dichiarazione correttiva o rettificativa diretta a correggere un errore del contribuente.
Cassazione civile, sentenza n. 2229/2015
La Corte ha riconosciuto che l'errore contenuto nella dichiarazione di successione può essere fatto valere anche in sede giudiziale, quando incide sulla fondatezza della pretesa tributaria.
Massime di principio
- In materia di imposta di successione, l'assenza di un termine specifico per la dichiarazione correttiva consente al contribuente di far valere l'errore anche dopo la presentazione della dichiarazione originaria.
- L'errore dichiarativo può essere dedotto direttamente nel giudizio tributario, purché sia provato e sia rilevante ai fini della quantificazione o della debenza dell'imposta.
- La possibilità di correggere l'errore non comporta automaticamente l'accoglimento della pretesa del contribuente: occorre dimostrare concretamente l'inesattezza della dichiarazione o l'infondatezza dell'atto impositivo.
- In situazioni analoghe è opportuno contestare tempestivamente l'atto dell'Amministrazione nei termini processuali ordinari, anche se la correzione sostanziale della dichiarazione non è soggetta a uno specifico termine decadenziale.
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