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Sentenza

Sentenza n. 2398/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'ottemperanza al giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede Roma, depositata in data 26/5/2021 n. 6248

Giustizia amministrativa202514525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata piena esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 6248/2021, nonostante il pagamento parziale delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore di spese)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 6248/2021, divenuta irrevocabile e notificata al Ministero della Giustizia il 30 luglio 2021. La sentenza aveva imposto al Ministero di eseguire un decreto della Corte d'Appello di Roma relativo al pagamento di spese processuali in favore del ricorrente, quale difensore antistatario, e aveva previsto la nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza. Il Ministero ha effettuato un pagamento il 24 giugno 2025, ma il ricorrente lo ha ritenuto non satisfattivo, deducendo il mancato rimborso di 300 euro versati a titolo di contributo unificato e il mancato pagamento degli interessi sulle spese liquidate e sul contributo unificato, maturati dal deposito della sentenza del 26 maggio 2021 sino al soddisfo. Ha quindi chiesto la piena esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento e la refusione delle spese del giudizio. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza da eseguire era stata notificata all'Amministrazione, era divenuta irrevocabile, il termine dilatorio era decorso e dalla documentazione in atti risultava il mancato integrale adempimento. Il Collegio ha ritenuto non applicabile, nella fase considerata, la novella dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, poiché il giudizio di ottemperanza relativo al precedente giudicato era già definito e il nuovo giudizio era diretto ad assicurare l'esecuzione di un doppio giudicato mediante una misura organizzativa già prevista dalla legge. Il Ministero è stato ordinato di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della decisione, corrispondendo quanto ancora dovuto e gli interessi legali maturati dal deposito della sentenza costituente titolo sino all'emissione del mandato di pagamento. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui il credito per le spese di lite è liquido ed esigibile e produce interessi ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c. Ha inoltre riconosciuto il diritto al rimborso del contributo unificato quale obbligazione ex lege, non soggetta a compensazione e non subordinata a una specifica statuizione giudiziale. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato in un funzionario del Ministero da designarsi dal Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con intervento successivo alla scadenza del termine assegnato. Le spese del giudizio sono state compensate, in considerazione della difesa personale del ricorrente e della ridotta complessità dell'attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Costituisce la base processuale del ricorso per l'ottemperanza proposto per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001

    decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La disciplina sopravvenuta è stata ritenuta non applicabile al giudizio, poiché l'ottemperanza relativa al precedente giudicato era già stata definita e il nuovo giudizio era diretto ad assicurare l'esecuzione di un doppio giudicato.

  • art. 1, comma 817, legge di bilancio 2025

    È la disposizione che ha modificato l'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, introducendo la sospensione temporanea delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Il contributo unificato deve essere rimborsato alla parte vittoriosa quale obbligazione ex lege, anche quando le spese di lite siano compensate; tale obbligazione non è rimessa alla potestà dispositiva del giudice quanto alla compensazione o alla determinazione dell'importo.

  • art. 1282, comma 1, c.c.

    Il credito pecuniario relativo alle spese di lite, in quanto liquido ed esigibile, produce interessi di pieno diritto dal momento previsto sino al pagamento.

  • legge n. 89/2001

    Il giudicato da eseguire riguardava il pagamento di somme riconosciute in attuazione di un decreto della Corte d'Appello emesso ai sensi della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando il giudicato da eseguire è stato notificato all'Amministrazione, è divenuto irrevocabile ed è decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento.
  • Il pagamento parziale delle somme dovute non esclude l'ottemperanza per la parte residua del giudicato: il giudice può ordinare il pagamento delle poste ancora dovute, compresi gli interessi maturati.
  • Il contributo unificato deve essere rimborsato alla parte vittoriosa anche in caso di compensazione delle spese di lite, poiché il relativo rimborso costituisce un'obbligazione ex lege non soggetta alla compensazione giudiziale.
  • Il credito pecuniario per le spese di lite, quando è liquido ed esigibile, produce interessi di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione per l'adempimento.
  • La disciplina sopravvenuta che sospende o preclude temporaneamente i giudizi di ottemperanza non si applica, secondo la decisione, quando il nuovo giudizio è diretto a completare l'esecuzione di un giudicato già formatosi nell'ambito di un precedente giudizio di ottemperanza definito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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