Sentenza n. 445/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza quanto ai ricorsi n. 2356 del 2025 e n. 2527 del 2025, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 80 del 12 febbraio 2025 e quanto al ricorso n. 2374 del 2025, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 116 del 5 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, aventi ad oggetto il risarcimento per abuso di contratti a termine e il pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto tre ricorsi per ottenere l’ottemperanza di due sentenze del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro. La sentenza n. 80 del 12 febbraio 2025 aveva accertato l’illegittimità, per abuso reiterato, dei contratti a tempo determinato stipulati per oltre 36 mesi e aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di un’indennità pari a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La sentenza n. 116 del 5 marzo 2025 aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva per ferie non godute, quantificata in € 8.843,11 oltre interessi. Entrambe le sentenze erano passate in giudicato ed erano state notificate all’Amministrazione, con decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risultando l’esecuzione dei titoli, la ricorrente ha chiesto l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso n. 2527 del 2025 riguardava lo stesso titolo già azionato con il ricorso n. 2356 del 2025.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, rilevando che due ricorsi riguardavano il medesimo titolo giudiziale. Ha accolto le domande perché dagli atti non risultava l’esecuzione dei giudicati. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione ai titoli entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessata, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., facendola decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e commisurandola agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fatta decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento ed è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio per l’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva davanti al giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione non esegue un giudicato di condanna al pagamento di somme, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza dopo il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’assenza agli atti di prova dell’esecuzione del titolo giudiziale è sufficiente a giustificare l’ordine rivolto all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, purché il giudicato sia individuato e il suo contenuto esecutivo sia chiaro.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta del creditore dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, conferendogli il compito di compiere gli adempimenti necessari e pagare le somme dovute.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per il ritardo nell’esecuzione di un giudicato pecuniario e può decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.
- Ricorsi distinti aventi ad oggetto lo stesso giudicato e proposti tra le medesime parti possono essere riuniti per connessione oggettiva e soggettiva; l’eventuale duplicazione dell’azione non impedisce la tutela in ottemperanza, ma impone al giudice di trattare unitariamente le domande.
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