Ordinanza n. 125/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta prot. nr. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno - Prefettura della -OMISSIS-, per lo svolgimento di lavoro subordinato ai sensi del cd. decreto flussi, rilasciato in favore del lavoratore -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per lo svolgimento di lavoro subordinato ai sensi del decreto flussi. L’atto era motivato, tra l’altro, dall’inadeguatezza dell’attestato di idoneità alloggiativa e dall’inidoneità, sotto il profilo formale e sostanziale, dell’asseverazione. Il ricorso cautelare non contestava specificamente nessuna delle plurime componenti della motivazione del provvedimento. Il ricorrente contestava inoltre, implicitamente, la regolarità della comunicazione del preavviso di revoca, che l’Amministrazione aveva notificato presso l’indirizzo PEC indicato nell’istanza; la relativa ricevuta era stata prodotta in giudizio dall’Amministrazione e non era stata contestata.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che nessuna delle plurime componenti della motivazione dell’atto era stata specificamente contestata. Ha inoltre ritenuto regolare la notificazione del preavviso di revoca, effettuata presso l’indirizzo PEC indicato dal ricorrente in sede di istanza, sulla base della ricevuta prodotta dall’Amministrazione e non contestata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris; il TAR lo ha ritenuto insussistente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando il ricorrente non contesta specificamente nessuna delle autonome componenti della motivazione plurima dell’atto impugnato.
- È regolare la comunicazione del preavviso di revoca effettuata presso l’indirizzo PEC indicato dall’interessato nell’istanza, ove l’Amministrazione produca la relativa ricevuta e tale circostanza non sia contestata.
- La mancata contestazione specifica delle ragioni poste a fondamento di un provvedimento amministrativo impedisce di ravvisare, in sede cautelare, una ragionevole probabilità di fondatezza dell’impugnazione.
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