Cassazione Penale, Sentenza n. 17856/2025 del 12/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge in relazione all'art. 157 (prescrizione). La difesa aveva dedotto che il reato si era estinto per prescrizione, sostenendo che il termine massimo si era già compiuto in quel grado (la difesa indicava la data del 4 luglio 2018) tenuto conto della recidiva reiterata e di due sospensioni; inoltre la presunta prescrizione doveva essere rilevata d'ufficio e la Corte di appello avrebbe omesso motivazione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha precisato che, ai fini del calcolo della prescrizione con recidiva reiterata per reati la cui pena edittale è sotto la soglia di sei anni, l'aumento per la recidiva va calcolato sulla pena massima edittale del reato-base (tre anni di reclusione per il reato di evasione contestato) e non sulla soglia minima di prescrizione prevista dall'art. 157. Applicando tale criterio la Corte ha ritenuto maturato il termine massimo il 29 giugno 2022; tenendo conto delle sospensioni il termine di prescrizione si è ulteriormente portato al 10 febbraio 2024, anteriore alla sentenza impugnata (04/04/2024). Conseguentemente ha pronunciato la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
Indica il delitto contestato (evasione); rilevante per la qualificazione del reato e la corrispondente pena edittale applicabile.
art. 157 cod. proc. pen. (richiamato nel testo)
Riferito alla soglia minima di prescrizione per i reati con pena edittale inferiore a sei anni; la Corte osserva che tale soglia non è il parametro su cui calcolare l'aumento per recidiva ai fini della prescrizione.
Norma sull'aumento della pena per circostanze aggravanti (qui la recidiva); la Corte ha applicato l'aumento ex art.161 al massimo edittale per determinare il termine di prescrizione aumentato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Previsione procedurale richiamata per la sintesi dei motivi di impugnazione; utilizzata per l'adeguata esposizione dei motivi di ricorso in cassazione.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 6, n. 16581 del 28/03/2019 (Rv. 275724)
Principio richiamato dalla Corte di cassazione secondo cui l'aumento per la recidiva reiterata, ai fini della prescrizione per reati sotto la soglia dei sei anni, va calcolato sulla pena massima edittale del reato-base e non sulla soglia minima di prescrizione stabilita dall'art.157.
Massime di principio
- Per il calcolo della prescrizione in presenza di recidiva reiterata occorre aumentare la pena sul parametro della massima pena edittale del reato-base, non sulla soglia minima di prescrizione prevista per taluni reati.
- La corretta applicazione dell'aumento di pena per recidiva può anticipare o determinare il compimento del termine prescrizionale: va quindi calcolata con attenzione la data di maturazione della prescrizione partendo dalla pena massima aumentata.
- Le sospensioni del corso della prescrizione devono essere considerate nel computo finale: anche se la prescrizione non fosse già compiuta prima delle sospensioni, queste possono comunque portare il termine prescrizionale a una data anteriore alla pronuncia di merito.
- La prescrizione è materia che il giudice deve valutare anche d'ufficio quando rilevante; l'omessa o carente motivazione su tale punto può determinare l'annullamento della decisione impugnata.
- Se viene dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione la sentenza di condanna viene annullata senza rinvio, essendo estinto il reato.
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