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Risoluzione

Risoluzione n. 76 del 22/06/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione dispone la soppressione di numerosi codici tributo F24 non più attuali, vieta per altri l’esposizione di importi a credito compensati e aggiorna le modalità di compilazione di due codici con l’indicazione del mese di riferimento. Ridenomina inoltre i codici 4040 e 6780 e stabilisce che le modifiche operino dal 20 luglio 2017, precisando che per eventuali versamenti IRPEG potranno essere usati i corrispondenti codici IRES.

Soppressione, modifica e ridenominazione di alcuni codici tributo F24

Soppressione, modifica e ridenominazione di alcuni codici tributo F24

La risoluzione n. 76/E del 22 giugno 2017 interviene sulla gestione di vari codici tributo del modello F24, disponendone la soppressione, la limitazione all’uso in compensazione, l’integrazione delle modalità di compilazione e la ridenominazione di due codici esistenti. Le disposizioni hanno efficacia operativa dal 20 luglio 2017.

Codici tributo soppressi

Viene disposta la soppressione di codici tributo relativi a fattispecie ritenute non più attuali. I codici soppressi sono:

  • 1131, "Eccedenze altre imposte versate in eccesso esposte nel quadro RX del modello Unico Persone fisiche e Società di persone";
  • 1135, "Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR - opzione affrancamento - art. 3, commi 15 e 16, del DL n. 66 del 24 aprile 2014 - regime amministrato";
  • 1797, "Contribuenti minimi - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 3, DPCM 21/11/2011";
  • 1826, "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in dipendenza della cessione delle quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e in fondi familiari. Art. 82, comma 18 bis, D.L. 112/2008";
  • 1844, "Cedolare secca - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 3, DPCM 21/11/2011";
  • 2024, "Imposta sostitutiva dell’IRPEG dovuta dalle società di gestione dei fondi di investimento immobiliare chiusi";
  • 2100, "IRPEG saldo";
  • 2101, "Maggiore imposta IRPEG a seguito di rideterminazione del reddito agevolato";
  • 2112, "IRPEG acconto prima rata";
  • 2113, "IRPEG acconto seconda rata o acconto in unica soluzione";
  • 4035, "IRPEF - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art.1, comma 3, DPCM 21/11/2011";
  • 4357, "Imposta sostitutiva per nuove iniziative produttive";
  • 4999, "Regolarizzazione e definizione IRPEF dovuta sulle indennità di trasferta degli ufficiali";
  • 6750, "Recupero tassa sul medico di famiglia";
  • 6785, "Credito d’imposta di cui all’articolo 3, comma 4, decreto legislativo n. 344/2003 (Ris. N. 102 del 28 luglio 2005)";
  • 6811, "Credito d'imposta per il recupero da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della quota di mutuo a carico dello stato - art. 2, comma 3, DL n. 185/2008";
  • 6818, "Credito per il bonus straordinario famiglie, di cui all'art. 1, DL 185/2008, non erogato dai sostituti d'imposta, risultante da Unico PF 2009";
  • 8112, "Imposta straordinaria di cui all’articolo 19, comma 12, DL 201/2011".

La risoluzione precisa che, qualora sia ancora necessario effettuare versamenti a titolo di IRPEG con i codici soppressi, possono essere utilizzati i corrispondenti codici tributo dell’IRES.

Divieto di esposizione di importi a credito compensati

Per alcuni codici tributo non sarà più consentito esporre importi a credito compensati. I codici interessati sono:

  • 1061, "Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973";
  • 1665, "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o partecipazione di controllo o di collegamento";
  • 1705, "Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero";
  • 1807, "Imposta sostitutiva delle imposte sulle riserve e fondi in sospensione d’imposta (Risoluzione n. 31/E del 31/1/2002 e risoluzione n. 48 del 20/4/2005";
  • 2415, "Imposta sul patrimonio netto dell’impresa società di capitali ed enti";
  • 2726, "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio";
  • 2727, "Imposta sostitutiva dell’IRPEG e dell’IRAP sui maggiori valori derivanti da conferimenti";
  • 2728, "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF";
  • 4996, "Contributo straordinario per l’Europa autotassazione";
  • 8846, "Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale saldo".

Nuove modalità di compilazione per i codici 1710 e 1711

In sede di compilazione del modello F24, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." della sezione Erario, per i codici tributo 1710 e 1711 occorre indicare anche il mese di riferimento, espresso nella forma "00MM". Restano ferme le ulteriori istruzioni già fornite al momento dell’istituzione dei codici.

I codici interessati sono:

  • 1710, "Imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quater, del testo unico delle imposte sui redditi";
  • 1711, "Imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi".

Ridenominazione di altri codici tributo

La risoluzione ridenomina infine i codici tributo 4040 e 6780, già istituiti con precedenti risoluzioni, attribuendo loro le seguenti denominazioni aggiornate:

  • 4040, "Imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati – Sezione XVI Quadro RM – Modello RPF 2017";
  • 6780, "Credito d’imposta sul valore dei contratti di assicurazione e sulle riserve matematiche dei rami vita – DL 24/09/2002, n. 209, art. 1, comma 2 e comma 2-sexies".

Decorrenza

Le soppressioni, le limitazioni operative e le modifiche introdotte dalla risoluzione decorrono dal 20 luglio 2017.

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