Risoluzione n. 76 del 22/06/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione dispone la soppressione di numerosi codici tributo F24 non più attuali, vieta per altri l’esposizione di importi a credito compensati e aggiorna le modalità di compilazione di due codici con l’indicazione del mese di riferimento. Ridenomina inoltre i codici 4040 e 6780 e stabilisce che le modifiche operino dal 20 luglio 2017, precisando che per eventuali versamenti IRPEG potranno essere usati i corrispondenti codici IRES.
Soppressione, modifica e ridenominazione di alcuni codici tributo F24
Soppressione, modifica e ridenominazione di alcuni codici tributo F24
La risoluzione n. 76/E del 22 giugno 2017 interviene sulla gestione di vari codici tributo del modello F24, disponendone la soppressione, la limitazione all’uso in compensazione, l’integrazione delle modalità di compilazione e la ridenominazione di due codici esistenti. Le disposizioni hanno efficacia operativa dal 20 luglio 2017.
Codici tributo soppressi
Viene disposta la soppressione di codici tributo relativi a fattispecie ritenute non più attuali. I codici soppressi sono:
- 1131, "Eccedenze altre imposte versate in eccesso esposte nel quadro RX del modello Unico Persone fisiche e Società di persone";
- 1135, "Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR - opzione affrancamento - art. 3, commi 15 e 16, del DL n. 66 del 24 aprile 2014 - regime amministrato";
- 1797, "Contribuenti minimi - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 3, DPCM 21/11/2011";
- 1826, "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in dipendenza della cessione delle quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e in fondi familiari. Art. 82, comma 18 bis, D.L. 112/2008";
- 1844, "Cedolare secca - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 3, DPCM 21/11/2011";
- 2024, "Imposta sostitutiva dell’IRPEG dovuta dalle società di gestione dei fondi di investimento immobiliare chiusi";
- 2100, "IRPEG saldo";
- 2101, "Maggiore imposta IRPEG a seguito di rideterminazione del reddito agevolato";
- 2112, "IRPEG acconto prima rata";
- 2113, "IRPEG acconto seconda rata o acconto in unica soluzione";
- 4035, "IRPEF - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art.1, comma 3, DPCM 21/11/2011";
- 4357, "Imposta sostitutiva per nuove iniziative produttive";
- 4999, "Regolarizzazione e definizione IRPEF dovuta sulle indennità di trasferta degli ufficiali";
- 6750, "Recupero tassa sul medico di famiglia";
- 6785, "Credito d’imposta di cui all’articolo 3, comma 4, decreto legislativo n. 344/2003 (Ris. N. 102 del 28 luglio 2005)";
- 6811, "Credito d'imposta per il recupero da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della quota di mutuo a carico dello stato - art. 2, comma 3, DL n. 185/2008";
- 6818, "Credito per il bonus straordinario famiglie, di cui all'art. 1, DL 185/2008, non erogato dai sostituti d'imposta, risultante da Unico PF 2009";
- 8112, "Imposta straordinaria di cui all’articolo 19, comma 12, DL 201/2011".
La risoluzione precisa che, qualora sia ancora necessario effettuare versamenti a titolo di IRPEG con i codici soppressi, possono essere utilizzati i corrispondenti codici tributo dell’IRES.
Divieto di esposizione di importi a credito compensati
Per alcuni codici tributo non sarà più consentito esporre importi a credito compensati. I codici interessati sono:
- 1061, "Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973";
- 1665, "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o partecipazione di controllo o di collegamento";
- 1705, "Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero";
- 1807, "Imposta sostitutiva delle imposte sulle riserve e fondi in sospensione d’imposta (Risoluzione n. 31/E del 31/1/2002 e risoluzione n. 48 del 20/4/2005";
- 2415, "Imposta sul patrimonio netto dell’impresa società di capitali ed enti";
- 2726, "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio";
- 2727, "Imposta sostitutiva dell’IRPEG e dell’IRAP sui maggiori valori derivanti da conferimenti";
- 2728, "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF";
- 4996, "Contributo straordinario per l’Europa autotassazione";
- 8846, "Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale saldo".
Nuove modalità di compilazione per i codici 1710 e 1711
In sede di compilazione del modello F24, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." della sezione Erario, per i codici tributo 1710 e 1711 occorre indicare anche il mese di riferimento, espresso nella forma "00MM". Restano ferme le ulteriori istruzioni già fornite al momento dell’istituzione dei codici.
I codici interessati sono:
- 1710, "Imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quater, del testo unico delle imposte sui redditi";
- 1711, "Imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi".
Ridenominazione di altri codici tributo
La risoluzione ridenomina infine i codici tributo 4040 e 6780, già istituiti con precedenti risoluzioni, attribuendo loro le seguenti denominazioni aggiornate:
- 4040, "Imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati – Sezione XVI Quadro RM – Modello RPF 2017";
- 6780, "Credito d’imposta sul valore dei contratti di assicurazione e sulle riserve matematiche dei rami vita – DL 24/09/2002, n. 209, art. 1, comma 2 e comma 2-sexies".
Decorrenza
Le soppressioni, le limitazioni operative e le modifiche introdotte dalla risoluzione decorrono dal 20 luglio 2017.
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