Risoluzione n. 72 del 19/06/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione estende e precisa le regole probatorie per la deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose: in generale valgono i pagamenti tracciabili e la deduzione non spetta per i contanti, salvo specifiche eccezioni. Vengono richiamate le modalità documentali già previste per Tavola valdese, Chiesa cattolica, Avventisti, UCEBI, CELI e UCEI, chiarendo che le ricevute rilasciate dai soggetti autorizzati sono idonee anche senza distinta prova del versamento bancario o postale, ove la normativa o i decreti attuativi prevedano analoghe attestazioni.
Chiarimenti sulle modalità di pagamento e documentazione delle erogazioni liberali deducibili a favore di istituzioni religiose
Chiarimenti sulle modalità di pagamento delle erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
La risoluzione interviene per integrare i chiarimenti già forniti con la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 in materia di deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose. L’obiettivo è definire con maggiore precisione le modalità di pagamento e la documentazione richiesta ai fini fiscali, alla luce delle diverse discipline previste dalle singole intese con lo Stato.
Regola generale per la deduzione
Ai fini della deduzione dal reddito complessivo, le erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose devono essere effettuate con strumenti tracciabili, ossia:
- versamento bancario o postale;
- carta di debito;
- carta di credito;
- carte prepagate;
- assegno bancario o circolare.
La deduzione non spetta, in linea generale, per le erogazioni effettuate in contanti.
Eccezione per la Tavola valdese
La risoluzione conferma la deroga già prevista per le erogazioni in contanti in favore della Tavola valdese, organo della Chiesa evangelica valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi, quando le somme siano destinate a fini di culto, istruzione e beneficenza propri della Tavola valdese.
Per tali erogazioni, l’art. 1 del decreto ministeriale 1° dicembre 1989, attuativo dell’art. 3, comma 3, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, prevede che la deduzione sia riconosciuta se risultano da idonea documentazione, tra cui:
- attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale;
- ricevuta rilasciata dall’azienda di credito in caso di bonifico bancario;
- attestazioni o certificazioni rilasciate dalla Tavola valdese su appositi stampati preintestati, predisposti e numerati.
Gli stampati devono contenere:
- numero progressivo dell’attestazione o certificazione;
- cognome, nome e comune di residenza del donante;
- importo dell’erogazione;
- causale dell’erogazione liberale.
L’attestazione o certificazione può essere rilasciata e sottoscritta non solo dal legale rappresentante della Tavola valdese, ma anche da soggetti incaricati presso le chiese facenti parte dell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi.
Valore probatorio delle ricevute delle Chiese ed Enti valdesi
La risoluzione richiama quanto già affermato dalla circolare n. 21/E del 2010 e dalla risoluzione n. 69/E del 2011: le ricevute rilasciate dai responsabili di Chiese ed Enti valdesi, purché contenenti i dati richiesti, sono idonee a consentire la deduzione delle erogazioni liberali anche se non accompagnate dalle ricevute di versamento su conto corrente postale o bancario.
Estensione ad altre istituzioni religiose con analoghe modalità di documentazione
Le precisazioni rese per la Tavola valdese devono ritenersi valide anche per le erogazioni liberali a favore di altre istituzioni religiose, quando i relativi decreti ministeriali di attuazione prevedano le medesime modalità di documentazione.
In particolare, la risoluzione indica:
- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, ai sensi dell’art. 46 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e del D.M. 12 dicembre 1988;
- Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno, ai sensi dell’art. 29 della legge 22 novembre 1988, n. 516 e del D.M. 1 dicembre 1989.
Ulteriore estensione alle istituzioni religiose senza specifico provvedimento documentale
Le medesime istruzioni si applicano anche alle erogazioni liberali verso istituzioni religiose per le quali la legge di intesa con lo Stato italiano prevede la deducibilità dal reddito complessivo ai fini IRPEF, ma non è stato emanato alcun provvedimento sulle modalità di documentazione fiscale.
La risoluzione menziona espressamente, tra i casi interessati:
- Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI), art. 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), art. 26 della legge 29 novembre 1995, n. 520.
Disciplina delle erogazioni all’Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI)
Per le erogazioni liberali a favore dell’UCEI, la risoluzione richiama l’art. 30, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 101, come espressamente richiamato dall’art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR. Tale disposizione consente, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell’intesa del 27 febbraio 1987, la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche:
- dei contributi annuali versati alle Comunità ebraiche, relativi al periodo d’imposta in cui sono stati versati;
- delle erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo.
La risoluzione ricorda inoltre che, sotto la disciplina precedente, il D.M. 25 marzo 1991 aveva previsto che i contributi annuali dovessero risultare:
- dall’attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale, intestato alla comunità ebraica di appartenenza, con indicazione della causale e del periodo d’imposta di riferimento;
- dalla quietanza liberatoria rilasciata dalla comunità ebraica su appositi stampati predisposti e numerati, recanti numero della quietanza, dati anagrafici e di residenza del soggetto che ha effettuato il versamento, importo, causale della contribuzione e periodo d’imposta.
In assenza di successivi provvedimenti conseguenti alle modifiche normative, la risoluzione ritiene che tale modalità probatoria possa essere estesa anche alle erogazioni liberali in favore delle Comunità ebraiche.
Vigilanza amministrativa
La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni forniti vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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