Risoluzione n. 73 del 20/06/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce come si applicano i termini di versamento del saldo IVA dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 193/2016: conferma il differimento al 30 giugno per tutti i contribuenti, la compensazione con crediti d’imposta, la rateizzazione dal 30 giugno e l’ulteriore slittamento al 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%.
Chiarimenti sui versamenti IVA e sul differimento dei termini
Risposte a quesiti in materia di versamenti IVA
La risoluzione fornisce chiarimenti interpretativi sui termini di versamento dell’IVA annuale dopo le modifiche apportate dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. L’Amministrazione si concentra in particolare sul coordinamento tra la disciplina del versamento del saldo IVA e quella dei versamenti di imposte dirette e IRAP, nonché sugli effetti della compensazione e della rateizzazione.
Quadro normativo richiamato
Viene richiamato il comma 20 dell’articolo 7-quater del D.L. n. 193/2016, che ha modificato gli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. Le nuove formulazioni prevedono che:
- la differenza tra IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale e somme già versate mensilmente ai sensi del D.P.R. n. 100/1998 è versata entro il 16 marzo di ciascun anno, oppure entro il termine previsto dall’articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001, con maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese successivo;
- i contribuenti che rispettano determinati limiti di volume d’affari possono optare per il versamento dell’imposta dovuta entro il 16 marzo di ciascun anno, oppure entro il termine previsto dall’articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001, con la stessa maggiorazione.
Termine di versamento del saldo IVA
Il primo chiarimento riguarda il rinvio al comma 1 dell’articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001. La risoluzione afferma che tale richiamo deve intendersi riferito al solo termine del primo periodo del comma 1, cioè al 30 giugno di ogni anno.
In particolare, viene precisato che il differimento del saldo IVA dal 16 marzo al termine previsto per le imposte dirette e IRAP opera anche per i soggetti con termini di versamento diversi per le imposte sui redditi, compresi:
- i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare;
- le ipotesi disciplinate dall’articolo 5 del TUIR e dalle operazioni straordinarie.
La ragione dell’interpretazione è che l’IVA è un’imposta "solare" e il termine a cui riferire il differimento non può che essere quello del 30 giugno, fissato per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.
Compensazione del debito IVA con crediti delle imposte dirette
In relazione al versamento differito al 30 giugno, la risoluzione conferma la possibilità di compensare il debito IVA con i crediti delle imposte dirette emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi.
Viene richiamato quanto già chiarito dalla circolare n. 144 del 9 giugno 1998 e dalla circolare n. 113 del 31 maggio 2000: la maggiorazione dello 0,40% si applica solo sulla parte di debito non compensata con i crediti indicati nel modello F24.
Si ribadisce inoltre che lo spostamento della compensazione dal 16 marzo al 30 giugno ha natura meramente formale e non genera interessi corrispettivi.
Rateizzazione del saldo IVA
La risoluzione conferma che, per chi si avvale del differimento al 30 giugno, resta possibile rateizzare il debito IVA a partire da tale data.
Viene richiamata la disciplina dell’articolo 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché le istruzioni del modello IVA/2017, secondo cui i contribuenti possono versare in unica soluzione oppure rateizzare. La rateizzazione decorre quindi dal 30 giugno per i soggetti che hanno rinviato il pagamento del saldo IVA.
Compensazione e rateizzazione della sola eccedenza
Un ulteriore chiarimento riguarda l’ipotesi in cui il saldo IVA venga compensato in parte con crediti d’imposta e solo la parte residua sia oggetto di rateizzazione.
La risoluzione richiama l’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, che consente la compensazione tra debiti e crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni annuali, inclusi quelli relativi all’IVA e alle imposte dirette. Ne deriva che:
- la compensazione può riguardare l’intero debito IVA con i crediti delle imposte dirette;
- la rateizzazione si applica soltanto alla parte residua del debito dopo la compensazione.
Ulteriore differimento al 30 luglio
La risoluzione affronta infine il dubbio sulla possibilità di versare l’IVA annuale il 30 luglio, con ulteriore maggiorazione dello 0,40% rispetto al 30 giugno.
Viene chiarito che gli articoli 6 e 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 542/1999 rinviano al termine di cui all’articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001, il quale è poi ulteriormente posticipato dal comma 2 dello stesso articolo al 30 luglio.
La lettura coordinata delle norme consente quindi di ammettere anche il differimento al 30 luglio. In concreto, il saldo IVA può essere versato:
- al 30 giugno, con interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, calcolati sull’importo dovuto al netto delle compensazioni;
- al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno, al netto delle compensazioni, un ulteriore 0,40%.
Indicazioni finali
La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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