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Risoluzione

Risoluzione n. 74 del 20/06/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate esclude dalla non imponibilità il rimborso forfetario del 50% delle spese di telefonia e traffico dati sostenute dal dipendente, ritenendolo tassabile come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR. La non imponibilità è ammessa solo per rimborsi riferibili a spese documentate e oggettivamente individuabili, sostenute nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

Trattamento fiscale dei rimborsi per uso promiscuo del telefono cellulare dei dipendenti

Trattamento fiscale dei rimborsi per l’utilizzo del telefono cellulare

La risoluzione affronta il trattamento fiscale, ai fini del reddito di lavoro dipendente, delle somme rimborsate dal datore di lavoro ai dipendenti per l’uso del telefono cellulare in modalità promiscua, cioè per finalità sia aziendali sia private. Il quesito nasce da un modello organizzativo nel quale il dipendente acquista il proprio telefono e stipula direttamente il contratto di telefonia, mentre la società rimborsa forfetariamente una parte dei costi sostenuti.

Quesito e modalità organizzative descritte

La società istante già mette a disposizione di molti dipendenti telefoni cellulari per uso esclusivamente aziendale, con costi integralmente a proprio carico. L’uso privato è consentito solo tramite prefisso identificativo, in modo da addebitare al dipendente il traffico non aziendale.

La società evidenzia però che i dispositivi aziendali sono soggetti a vincoli di sicurezza tali da limitarne le funzionalità rispetto a quelle normalmente offerte dal mercato. Per ridurre inefficienze e costi, intende consentire, su richiesta del dipendente, una modalità alternativa:

  • il telefono viene acquistato dal dipendente a proprie spese;
  • il contratto di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore scelto da lui;
  • tutte le spese sono sostenute direttamente dal dipendente;
  • la società rimborsa il 50% delle spese di telefonia e traffico dati riferite all’attività aziendale.

Il problema sottoposto riguarda se tali rimborsi debbano o meno concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 TUIR.

Posizione della società istante

La società ritiene che il rimborso del 50% delle spese di telefonia e traffico dati non debba essere tassato come reddito di lavoro dipendente. In particolare, sostiene che:

  • il reddito di lavoro dipendente è informato al principio di onnicomprensività, ma tale principio incontra limiti quando il costo è sostenuto nell’interesse esclusivo o prevalente del datore di lavoro;
  • il telefono e la connessione sono strumenti necessari allo svolgimento della prestazione;
  • il rimborso ha natura risarcitoria e non retributiva;
  • la ripartizione forfetaria al 50% costituirebbe una soluzione pratica per semplificare la distinzione tra uso privato e uso aziendale, specie in presenza di tariffe flat o miste e del traffico dati;
  • un’interpretazione diversa renderebbe imponibile una somma priva di effettiva natura reddituale.

La società richiama inoltre precedenti di prassi e giurisprudenza, tra cui la disciplina del telelavoro e una pronuncia della Cassazione sul rimborso del canone telefonico per dipendenti in reperibilità.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate: principio di onnicomprensività

L’Agenzia richiama l’art. 49 TUIR e l’art. 51, comma 1, secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro.

In linea generale, quindi, anche i rimborsi spese corrisposti dal datore di lavoro al dipendente concorrono al reddito imponibile, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge, ad esempio in materia di trasferte e trasferimenti.

Rimborsi spese: orientamenti di prassi richiamati

L’Amministrazione richiama la circolare n. 326 del 1997, secondo cui possono essere esclusi da imposizione i rimborsi relativi a spese:

  • diverse da quelle sostenute per produrre il reddito;
  • di competenza del datore di lavoro;
  • anticipate dal dipendente per snellezza operativa;
  • documentate e riferibili a beni strumentali di piccolo valore o a costi analoghi.

Viene richiamata anche la risoluzione n. 357/E del 7 dicembre 2007 sul telelavoro, che ha ritenuto non imponibili i rimborsi documentati dei costi dei collegamenti telefonici sostenuti dal telelavoratore per accedere alle risorse informatiche aziendali e svolgere l’attività lavorativa. In quel caso, il rimborso era stato qualificato come spesa di interesse esclusivo del datore di lavoro anticipata dal dipendente.

Perché il rimborso forfetario non è escluso dal reddito

Secondo l’Agenzia, la non imponibilità dei costi sostenuti dal lavoratore e rimborsati dal datore è ammissibile, in assenza di una previsione legislativa specifica di forfetizzazione, solo quando il costo sia determinato sulla base di elementi oggettivi e documentalmente accertabili.

Nel caso esaminato, il rimborso del 50%:

  • è determinato forfetariamente;
  • non è supportato da parametri oggettivi come numero o durata delle telefonate;
  • non consente di distinguere con precisione la quota di utilizzo aziendale rispetto a quella privata;
  • non è previsto da una norma che autorizzi espressamente tale criterio forfetario.

Per tale ragione, la quota rimborsata non può essere esclusa dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Mancanza di un interesse esclusivo del datore di lavoro

L’Agenzia rileva anche che, nella fattispecie rappresentata, non emerge un costo sostenuto esclusivamente nell’interesse del datore di lavoro. Al contrario, la stessa società afferma che il rimborso serve anche a consentire ai dipendenti un pieno accesso alle funzionalità tecnologiche del mercato, evidenziando quindi un vantaggio anche personale per il lavoratore.

Inoltre, il contratto di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con un operatore scelto da lui, mentre la società si limita a concorrere al sostenimento dei costi e resta estranea al rapporto contrattuale con il gestore telefonico. Questo elemento rafforza il dubbio sulla riconducibilità del rimborso a un interesse esclusivo del datore di lavoro.

Irrilevanza del richiamo alla giurisprudenza sul canone telefonico

L’Agenzia considera non pertinente il riferimento alla sentenza della Cassazione n. 10367 del 2004, relativa alla non imponibilità previdenziale del rimborso del canone telefonico erogato dall’ENEL ai dipendenti soggetti a reperibilità.

Secondo la risoluzione, quella pronuncia si fonda su una fattispecie diversa, caratterizzata dall’obbligo di reperibilità, elemento che non risulta nella vicenda esaminata. Inoltre, la società istante non indica neppure specificamente i lavoratori destinatari del rimborso.

Conclusione dell’Agenzia

La conclusione è che il rimborso del 50% dei costi sostenuti dai dipendenti per l’utilizzo del telefono cellulare e del traffico dati costituisce reddito di lavoro dipendente e deve essere assoggettato a imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR.

La risoluzione ribadisce quindi che, in assenza di una base normativa specifica e di un’oggettiva documentazione dei costi riferibili all’interesse esclusivo del datore di lavoro, il rimborso forfetario resta imponibile in capo al dipendente.

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