Risoluzione n. 78 del 27/06/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che un fondo estero delle Cayman, gestito tramite soggetto registrato presso la SEC con umbrella registration e Form ADV, può essere considerato soggetto a vigilanza prudenziale ai fini dell’esenzione dalla ritenuta sui proventi di fondi immobiliari italiani. Per dimostrare il requisito è sufficiente produrre copia del Form ADV e delle modifiche depositate, con verifica anche sul sito SEC.
Attestazione del requisito di vigilanza per OICR esteri
Attestazione del requisito di vigilanza OICR esteri
La risoluzione esamina se un organismo di investimento estero costituito nelle Isole Cayman, partecipante a un fondo immobiliare italiano, soddisfi il requisito della vigilanza prudenziale richiesto per fruire della non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani. Il chiarimento riguarda anche le modalità probatorie del requisito, in assenza di una specifica attestazione dell’autorità estera.
Quesito e struttura del caso
Il Fondo Cayman è un organismo di investimento estero istituito come exempted limited partnership secondo il diritto delle Isole Cayman. Esso intende investire in un fondo immobiliare italiano gestito da una SGR italiana, che acquisterà immobili situati in Italia.
La partecipazione del Fondo Cayman nel fondo immobiliare italiano dovrebbe collocarsi tra il 60% e il 100% delle quote, mentre la restante parte sarebbe detenuta da altri fondi gestiti da ZZZ L.P., società con sede nel Delaware qualificata come investment adviser e soggetta alla vigilanza della Securities and Exchange Commission (SEC).
Il Fondo Cayman presenta una struttura tipica di limited partnership:
- il general partner, dotato di poteri di controllo e gestione dell’ordinaria amministrazione e responsabile illimitatamente;
- i limited partners, privi di poteri gestori e responsabili nei limiti del patrimonio sociale.
Il general partner, YYY GP L.P., è a sua volta qualificato come relying adviser di ZZZ L.P. e, secondo la normativa statunitense, entrambi sono soggetti a registrazione congiunta presso la SEC tramite un unico Form ADV, nell’ambito della c.d. umbrella registration.
Normativa richiamata e presupposti dell’esenzione
L’istanza richiama l’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, secondo cui la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari non si applica agli OICR esteri istituiti in Stati o territori inclusi nella white list di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni.
La circolare n. 2/E del 15 febbraio 2012 viene richiamata per chiarire che, ai fini dell’individuazione degli OICR esteri:
- occorre fare riferimento alla normativa vigente nello Stato estero di istituzione;
- devono sussistere finalità di investimento analoghe a quelle degli OICR italiani;
- è necessaria una forma di vigilanza sul fondo, sull’organismo o sul soggetto incaricato della gestione.
La medesima prassi prevede che la società di gestione del fondo immobiliare o l’intermediario depositario acquisiscano un’attestazione delle competenti autorità estere dalla quale risulti la sussistenza del requisito della vigilanza.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’istante sostiene che, poiché il Fondo estero ha le medesime finalità di investimento di un OICR italiano, sia ZZZ L.P. sia il GP debbano considerarsi soggetti a vigilanza prudenziale da parte della SEC in ragione della registrazione richiesta per operare come investment adviser e relying adviser.
Poiché tale requisito non sarebbe certificabile mediante un documento formale di autorizzazione, l’istante ritiene che la sua esistenza possa essere verificata attraverso il sito ufficiale della SEC, dal quale risulta la registrazione.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama innanzitutto la definizione di fondo comune di investimento e di OICR contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettere j) e k), del TUF, sottolineando due elementi essenziali:
- la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori;
- l’autonomia delle scelte gestorie rispetto all’influenza dei partecipanti.
L’articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 351 del 2001 prevede il regime di non imponibilità per i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri stabiliti in Stati o territori inclusi nella white list.
Ai fini della qualificazione come OICR estero, l’Agenzia ribadisce che rilevano i requisiti sostanziali e le finalità di investimento previste dalla disciplina dello Stato estero, a prescindere dalla forma giuridica e anche in assenza di soggettività tributaria, purché vi sia una forma di vigilanza sul fondo, sull’organismo o sul soggetto che ne gestisce l’attività.
Umbrella registration presso la SEC e vigilanza prudenziale
Con riferimento al caso concreto, l’Agenzia osserva che il Fondo Cayman è un OICR istituito nelle Isole Cayman, Paese incluso nella white list, e che la sua attività di gestione è svolta dal GP.
Ai sensi dell’Investment Adviser Act of 1940, i gestori statunitensi devono registrarsi presso la SEC mediante il Form ADV, compilato e trasmesso elettronicamente; se la registrazione è approvata, essa viene pubblicata sul sito della SEC.
L’Agenzia evidenzia che, nei fondi d’investimento, può verificarsi una registrazione unica per più adviser o per un general partner e una società di gestione che operano in modo unitario. In tal caso:
- la registrazione avviene tramite un unico Form ADV;
- la richiesta può riguardare anche i c.d. relying adviser appartenenti al medesimo gruppo;
- è necessario che il soggetto che presenta la registrazione e i singoli relying adviser svolgano complessivamente un’attività unitaria, secondo il modello di umbrella registration.
Tutti gli adviser inclusi in tale registrazione sono soggetti alle disposizioni dell’Adviser Act e quindi a valutazione della SEC in sede di registrazione e a controlli obbligatori durante lo svolgimento dell’attività.
Nel caso di specie, il GP e ZZZ L.P. risultano congiuntamente registrati presso la SEC mediante umbrella registration e devono pertanto ritenersi soggetti a vigilanza prudenziale ai fini dell’applicazione della non imponibilità dei proventi corrisposti al Fondo Cayman dal fondo immobiliare italiano.
Prova del requisito di vigilanza
Poiché la SEC non rilascia un’attestazione formale dalla quale risulti che gli adviser sono sottoposti a vigilanza, l’Agenzia ritiene sufficiente, ai fini della non applicazione della ritenuta:
- la presentazione alla SGR che gestisce il fondo immobiliare italiano, oppure all’intermediario depositario delle quote, della copia del Form ADV;
- la presentazione delle eventuali modifiche di accompagnamento depositate presso la SEC.
Resta comunque fermo che il regime di non imponibilità è subordinato alle risultanze consultabili sul sito ufficiale della SEC.
Esito finale
La risoluzione conclude che il GP, in quanto relying adviser registrato con ZZZ L.P. mediante umbrella registration presso la SEC, è considerato soggetto a vigilanza prudenziale. Di conseguenza, il Fondo Cayman può rientrare nel regime di non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione al fondo immobiliare italiano, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 351 del 2001, purché la sussistenza del requisito sia documentata con il Form ADV e verificabile sul sito della SEC.
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