Cassazione Penale, Ordinanza n. 05117/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 14/06/2024. Dal testo emerge che in appello erano state affrontate questioni relative alla insussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità e al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, oltre alla dichiarazione di delinquente abituale. In sede di legittimità la ricorrente riproponeva tali temi, ma la Corte di cassazione rileva che i motivi erano tutti generici, perché non si confrontavano in modo effettivo con la motivazione puntuale del giudice di merito. In particolare, il motivo sulla dichiarazione di delinquente abituale risultava anche inammissibile perché non dedotto in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e meramente riproduttive di questioni già esaminate e adeguatamente motivate in appello, senza un confronto concreto con le valutazioni del giudice di merito. Inoltre, ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla dichiarazione di delinquente abituale perché non proposto in appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 3 c.p.p.
La questione non dedotta con l'atto di appello è inammissibile in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile la mera riproposizione delle medesime questioni già esaminate dal giudice di merito, se il ricorso non si confronta in modo specifico e puntuale con la motivazione impugnata.
- Le censure devono essere specifiche e decisive: la denuncia solo apparente di errori logici o giuridici, senza effettiva confutazione delle argomentazioni della sentenza impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.
- Una questione non dedotta nei precedenti gradi di giudizio non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, salvo i limiti previsti dalla legge.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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